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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15650/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le due imputate hanno proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore comune, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata con la pubblica accusa per un tentativo di furto aggravato, come previamente riqualificato ai sensi degli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 4 c.p. L'unico motivo di impugnazione contestava esclusivamente l'entità della pena concordata. La Corte ha rilevato che una censura di questo tipo è proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di merito impugnata era una sentenza applicativa della pena concordata, cioè un patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La contestazione sull'entità della pena è inammissibile se proposta al di fuori dei casi tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In presenza di inammissibilità manifesta, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza formalità di procedura.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come norma relativa al tentativo del reato oggetto di riqualificazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma base del furto, oggetto della riqualificazione del fatto.

  • art. 625 n. 4 c.p.

    Richiamato per l'aggravante del furto, nella riqualificazione del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la censura relativa alla sola entità della pena è ammissibile soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Se il ricorso è proposto per doglianze estranee ai casi consentiti dalla legge, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità anche senza formalità di procedura.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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