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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-70/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023. — Viagogo AG contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prestatore stabilito” – Articolo 3, paragrafo 1 – Prestazione di servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito nel territorio di uno Stato membro – Società stabilita nel territorio della Confederazione svizzera – Inapplicabilità ratione personae – Articolo 56 TFUE – Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sulla libera circolazione delle persone – Ambito di applicazione – Divieto di restrizioni a prestazioni di servizi transfrontaliere non eccedenti una durata di 90 giorni per anno civile – Prestazioni di servizi in Italia di durata superiore a 90 giorni – Inapplicabilità ratione personae – Articolo 102 TFUE – Assenza di qualsiasi elemento nella decisione di rinvio che permetta di stabilire un nesso tra la controversia di cui al procedimento principale e un eventuale abuso di posizione dominante – Irricevibilità. — Causa C-70/22

Giurisprudenza europea62022CJ0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente il rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano come irricevibile. Ha ritenuto che la direttiva sul commercio elettronico non fosse applicabile a una società con sede in Svizzera e che l’articolo 56 TFUE non potesse essere invocato nel caso concreto, anche alla luce dei limiti dell’Accordo CE-Svizzera sui servizi di breve durata. Le questioni sugli articoli 102 e 106 TFUE sono state considerate insufficientemente motivate e, per la terza questione, manifestamente ipotetiche.

Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: inapplicabilità della direttiva 2000/31/CE e dell’articolo 56 TFUE a una società svizzera che presta servizi online oltre la soglia di 90 giorni; mancanza di elementi sufficienti per gli articoli 102 e 106 TFUE.

La questione giuridica

Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 3, 14 e 15, letti con l’articolo 56 TFUE, ostasse alla normativa italiana che riserva l’intermediazione nella rivendita di biglietti sul mercato secondario ai soli soggetti autorizzati; chiedeva inoltre se gli articoli 102 e 106 TFUE ostassero a tale disciplina in quanto potenzialmente idonea a rafforzare una posizione dominante sul mercato primario; infine domandava come qualificare un hosting provider alla luce di varie attività di filtro e promozione dei contenuti.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio: la direttiva 2000/31/CE non si applica ratione personae a un prestatore stabilito in Svizzera, poiché tutela la libera circolazione dei servizi dell’informazione tra Stati membri; l’articolo 56 TFUE non può essere invocato da una società stabilita in uno Stato terzo e, in ogni caso, l’Accordo CE-Svizzera limita la liberalizzazione ai servizi di durata non superiore a 90 giorni per anno civile, soglia superata dalla Viagogo. Inoltre, il rinvio non conteneva elementi sufficienti per esaminare gli articoli 102 e 106 TFUE e la terza questione era ipotetica.

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2, lettera c), della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2000/31/CE
  • Articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 56 TFUE
  • Articoli 102 e 106 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone
  • Articolo 1 dell’Accordo CE-Svizzera
  • Articolo 5 dell’Accordo CE-Svizzera
  • Articolo 15 dell’Accordo CE-Svizzera
  • Articoli 17, 18 e 21 dell’allegato I dell’Accordo CE-Svizzera
  • Decisione 2002/309/CE, Euratom

Rinvio pregiudiziale sulla vendita online di biglietti e sulla disciplina italiana del mercato secondario

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nel contenzioso tra Viagogo AG e le autorità italiane AGCOM e AGCM, relativo a una sanzione amministrativa di 3.700.000 euro per la vendita online di biglietti sul mercato secondario. La Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali, ma dichiara il rinvio integralmente irricevibile.

Fatti e procedimento principale

Viagogo AG, società con sede a Ginevra, gestisce piattaforme internet che mettono in contatto venditori e acquirenti di biglietti per spettacoli ed eventi sportivi sul mercato secondario. In Italia, a seguito di controlli sul sito www.viagogo.it, l’AGCOM ha accertato 37 violazioni dell’articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016 e ha inflitto una sanzione pecuniaria. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di annullamento; in appello, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte l’interpretazione della direttiva 2000/31/CE e degli articoli 56, 102 e 106 TFUE.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in particolare:

  • articolo 1, relativo all’obiettivo di garantire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri;
  • articolo 2, lettera c), che definisce il "prestatore stabilito";
  • articolo 3, che disciplina il principio del mercato interno;
  • articoli 14 e 15, evocati dal giudice del rinvio. Viene inoltre richiamato l’articolo 56 TFUE, nonché gli articoli 102 e 106 TFUE. Centrale è anche l’Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, in particolare gli articoli 1, 5 e 15, e gli articoli 17, 18 e 21 dell’allegato I, che limitano ai servizi di durata non superiore a 90 giorni per anno civile la liberalizzazione applicabile ai prestatori svizzeri.

Primo profilo: inapplicabilità della direttiva 2000/31/CE

La Corte osserva che la direttiva 2000/31/CE si applica ai servizi della società dell’informazione forniti da prestatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro. La nozione di prestatore stabilito implica l’esercizio effettivo e a tempo indeterminato di un’attività economica mediante un’installazione stabile. Poiché Viagogo è stabilita in Svizzera e fornisce i servizi a partire da uno Stato terzo, la direttiva non è applicabile ratione personae.

Di conseguenza, tutte le questioni formulate dal giudice del rinvio, essendo costruite sull’interpretazione della direttiva, risultano prive di pertinenza per la soluzione della controversia principale.

Secondo profilo: inapplicabilità dell’articolo 56 TFUE

Quanto alla libera prestazione dei servizi, la Corte ricorda che l’articolo 56 TFUE non è, di regola, invocabile da una società stabilita in uno Stato terzo. L’Accordo CE-Svizzera non cambia tale conclusione nel caso concreto, poiché esso consente la prestazione di servizi transfrontalieri solo per durate non superiori a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.

La Corte rileva che l’attività di Viagogo si svolge in modo continuativo tramite internet e che, sulla base degli elementi del fascicolo, le prestazioni contestate superavano la soglia temporale di 90 giorni. Ne deriva che la società non rientra nell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 56 TFUE e non può invocarlo nel procedimento principale.

Terzo profilo: irricevibilità delle questioni sugli articoli 102 e 106 TFUE

La Corte dichiara irricevibile anche il secondo quesito, perché il giudice del rinvio non ha indicato in modo sufficiente i motivi per cui gli articoli 102 e 106 TFUE sarebbero rilevanti né il nesso tra tali disposizioni e la legge italiana. Mancano inoltre elementi fattuali idonei a identificare una posizione dominante, un abuso e il meccanismo attraverso cui la normativa nazionale potrebbe produrlo.

Quarta questione: carattere ipotetico

La terza questione, relativa alla nozione di hosting provider passivo e ai criteri per valutare attività di filtro, selezione, indicizzazione, promozione o organizzazione dei contenuti, è considerata manifestamente ipotetica. La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale non serve a ottenere pareri astratti, ma a risolvere una controversia reale e necessaria.

Decisione

La Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in toto. Non viene quindi fornita alcuna risposta di merito sulle questioni relative alla disciplina italiana del mercato secondario dei biglietti o sulla qualificazione del servizio di Viagogo come hosting provider passivo.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la pronuncia segnala che:

  • la direttiva 2000/31/CE non tutela i prestatori stabiliti in Stati terzi, salvo specifiche estensioni convenzionali;
  • l’articolo 56 TFUE non è liberamente invocabile da società extra-UE, e gli accordi bilaterali vanno letti nei limiti temporali in essi previsti;
  • un rinvio pregiudiziale in materia di concorrenza deve contenere elementi fattuali e giuridici concreti, altrimenti è irricevibile;
  • la Corte non decide su questioni astratte o ipotetiche sulla qualificazione degli hosting provider se la risposta non è necessaria per il giudizio nazionale.

Come è indicizzato

Materiecommercio elettronicolibera prestazione dei servizidiritto della concorrenzarapporti ue-svizzerapiattaforme digitali

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