Ordinanza n. 1446/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Comune di Amorosi dell’8 ottobre 2025, mai conosciuta, solo citata nel provvedimento della Corte di Appello di Napoli – -OMISSIS- Penale del 16/01/2026, con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli la pretesa “improcedibilità” dell’istanza di sanatoria e/o il diniego della stessa; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. B. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati il 10/03/2026: a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Amorosi, notificato il 05/03/2026, di rigetto della richiesta di sanatoria di cui al prot. -OMISSIS- e della successiva integrazione prot. -OMISSIS-; b) per quanto occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Amorosi di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 della domanda di sanatoria; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. C. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 30/04/2026: a) dell’Ordinanza prot. n. -OMISSIS- del Comune di Amorosi, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; b) per quanto occorra, della comunicazione di variazione indirizzo del 02/04/2026; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego comunale di sanatoria edilizia e successiva ordinanza di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, dapprima una nota comunale relativa alla pretesa improcedibilità o al diniego dell'istanza di sanatoria, poi il provvedimento espresso di rigetto della sanatoria e il relativo preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, infine l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione. La controversia si inserisce in una vicenda nella quale era intervenuto un ordine di demolizione disposto con sentenza penale; il Comune aveva ricevuto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli l’incarico di procedere all’esecuzione materiale del comando giudiziario, dopo il rigetto della richiesta di revoca e sospensione dell’ordine di demolizione. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la complessità fattuale e giuridica della vicenda e la necessità di valutare in sede di merito anche i rapporti tra gli atti comunali e le vicende processuali penali.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare solo nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che gli atti relativi all’esecuzione di un ordine di demolizione disposto con sentenza penale, quale sanzione accessoria per violazioni urbanistico-edilizie, rientrino nella competenza del giudice ordinario quale giudice dell’esecuzione penale; pertanto, il giudice amministrativo è privo di giurisdizione su tali profili, anche ai fini della tutela cautelare. Ha quindi escluso che l’ordinanza di sgombero coattivo e immissione in possesso potesse fondare un pregiudizio cautelare valutabile dal TAR, poiché il Comune operava soltanto quale soggetto delegato all’esecuzione materiale del comando giudiziario. Tuttavia, con riferimento all’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, impugnata con i secondi motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione controversa, ravvisando il rischio di perdita irreversibile del bene e la necessità di evitare gli ulteriori adempimenti conseguenti. Ha pertanto sospeso esclusivamente l’efficacia di tale ordinanza e fissato l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è stata concessa limitatamente all’ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto della domanda di sanatoria, senza una specifica valutazione cautelare della sua legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Gli atti e i provvedimenti concernenti l’esecuzione di un ordine di demolizione disposto con sentenza penale, quale sanzione accessoria per violazioni urbanistico-edilizie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario nella sua funzione di giudice dell’esecuzione penale, e non possono essere utilmente contestati davanti al giudice amministrativo nemmeno ai soli fini della tutela cautelare.
- Quando il Comune opera esclusivamente quale soggetto delegato all’esecuzione materiale di un comando giudiziario penale, gli atti esecutivi compiuti in tale veste non sono autonomamente valutabili dal giudice amministrativo ai fini della sussistenza di un pregiudizio cautelare riconducibile all’amministrazione comunale.
- Anche quando la tutela cautelare è esclusa rispetto agli atti direttamente esecutivi di un ordine penale per difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo può sospendere un distinto provvedimento comunale autonomamente impugnato, come l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, qualora la sua perdurante efficacia comporti il rischio di perdita irreversibile del bene e renda necessari ulteriori adempimenti prima della decisione di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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