Parere n. 403/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/537044 di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale di diniego della cittadinanza italiana adottato dopo una precedente concessione, ma prima del giuramento, in ragione di una sentenza definitiva di applicazione della pena per reati in materia di sostanze stupefacenti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’istanza era stata inizialmente accolta, ma, prima della prestazione del giuramento, il Ministero dell’interno aveva verificato l’esistenza di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Trento per reati in materia di sostanze stupefacenti e aveva quindi negato la cittadinanza. Il ricorrente ha dedotto due motivi: l’asserita irrilevanza ostativa del fatto, qualificato come mera segnalazione di polizia e non come precedente penale, nonché la sua conservazione in violazione della normativa sulla privacy; inoltre, ha lamentato che il fatto sarebbe stato commesso molti anni prima, quando era minorenne, senza adeguata considerazione delle circostanze concrete, e ha invocato la propria piena integrazione nella comunità nazionale. È stata proposta anche istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La concessione della cittadinanza è stata qualificata come oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, nella quale il richiedente vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. L’Amministrazione può valutare complessivamente l’integrazione sociale, lavorativa, economica e familiare del richiedente, nonché l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, il diniego non si fondava su una mera segnalazione di polizia, ma su una sentenza di patteggiamento irrevocabile, idonea ad attestare in via definitiva la responsabilità penale. È stata inoltre respinta la censura relativa alla minore età, poiché la sentenza era stata pronunciata dal Tribunale ordinario di Trento e non dal Tribunale per i minorenni; il riferimento all’art. 14 del codice di procedura penale escludeva che potessero operare ipotesi di connessione tali da giustificare la competenza del giudice ordinario. Infine, la composizione del giudice quale G.U.P. escludeva che il fatto potesse essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, sicché non era ravvisabile neppure un difetto di valutazione delle circostanze concrete. La Sezione ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Rilevanza della sentenza penale definitiva
La censura è infondata perché il diniego non si basa su una mera segnalazione di polizia, ma su una sentenza di applicazione della pena irrevocabile, pronunciata dal Tribunale di Trento per reati in materia di sostanze stupefacenti. Tale sentenza è stata ritenuta idonea a fondare la valutazione amministrativa della condotta del richiedente.
Secondo motivo - Fatto asseritamente commesso durante la minore età
La censura è infondata poiché la sentenza è stata pronunciata dal Tribunale ordinario e non dal Tribunale per i minorenni. Secondo il parere, ciò esclude che il fatto sia stato commesso quando il ricorrente era minorenne, salvo ipotesi di connessione non ravvisate ai sensi dell’art. 14 del codice di procedura penale.
Valutazione della lieve entità del fatto
La circostanza che la sentenza sia stata emessa dal G.U.P. esclude, secondo la Sezione, che il fatto potesse essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990. Non sussiste quindi l’omessa valutazione delle concrete circostanze del fatto dedotta dal ricorrente.
Integrazione nella comunità nazionale
L’asserita piena integrazione del ricorrente non è sufficiente a superare la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che può attribuire rilievo anche al comportamento complessivo e al rispetto delle regole della convivenza civile, oltre che all’assenza di condanne penali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione richiede una valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
art. 14 codice di procedura penale
Il riferimento alla competenza del giudice ordinario e del Tribunale per i minorenni è utilizzato per escludere, nel caso concreto, che eventuali ipotesi di connessione potessero giustificare la celebrazione del processo davanti al giudice ordinario per un fatto commesso da minorenne.
art. 550, comma 1, codice di procedura penale
La Sezione richiama la disposizione per osservare che, tenuto conto del massimo edittale applicabile ratione temporis, il giudizio sarebbe stato celebrato mediante citazione diretta a giudizio se non fosse intervenuta la decisione del G.U.P.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La qualificazione del fatto come di lieve entità è esclusa, nel ragionamento della Sezione, dalla modalità processuale e dal giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’Amministrazione può considerare complessivamente le condizioni lavorative, economiche e familiari del richiedente, nonché l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile, anche oltre i soli fatti penalmente rilevanti.
- Una sentenza irrevocabile di applicazione della pena può essere posta a fondamento del diniego di cittadinanza quale elemento definitivo di valutazione della condotta, e non è assimilabile a una mera segnalazione di polizia.
- La contestazione secondo cui il fatto sarebbe stato commesso durante la minore età non è fondata quando dagli atti e dal giudice che ha pronunciato la sentenza risulta la competenza del Tribunale ordinario e non del Tribunale per i minorenni, in assenza di una diversa ipotesi di connessione.
- La dedotta integrazione sociale del richiedente non impedisce all’Amministrazione di negare la cittadinanza quando, nell’esercizio della propria discrezionalità, attribuisca rilievo a una sentenza definitiva per reati in materia di stupefacenti.
Diniego di cittadinanza dopo una sentenza penale definitiva
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un cittadino bengalese contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana. Il diniego è intervenuto dopo una precedente accettazione della domanda e prima della prestazione del giuramento, a seguito dell’emersione di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena per reati in materia di sostanze stupefacenti.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il ricorrente aveva presentato nel 2015 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’istanza era stata accolta dal Ministero dell’interno nel settembre 2022.
Prima del giuramento, tuttavia, l’Amministrazione aveva verificato l’esistenza di una sentenza del Tribunale di Trento, pronunciata il 2 marzo 2023 e divenuta irrevocabile il 30 marzo 2023, con applicazione della pena per reati in materia di sostanze stupefacenti. Sulla base di tale elemento era stato adottato il provvedimento di diniego impugnato.
Il ricorrente ha sostenuto:
- che il fatto non avesse carattere ostativo;
- che non si trattasse di un precedente penale, ma di una mera segnalazione di polizia;
- che la relativa conservazione violasse la normativa sulla privacy;
- che il fatto fosse stato commesso molti anni prima, quando era minorenne;
- che l’Amministrazione non avesse valutato adeguatamente le circostanze concrete;
- che il ricorrente fosse pienamente integrato nella comunità nazionale.
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Natura della valutazione sulla cittadinanza
La Sezione richiama la propria giurisprudenza e qualifica la concessione della cittadinanza come il risultato di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta quindi un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma un interesse legittimo.
L’attribuzione dello status comporta l’inserimento dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini. Per questa ragione, l’Amministrazione può fondare la propria valutazione su un insieme di elementi riguardanti:
- le condizioni lavorative ed economiche;
- la situazione familiare;
- la stabile integrazione nel tessuto sociale;
- l’irreprensibilità della condotta;
- il rispetto delle regole della convivenza civile, anche oltre la sola osservanza delle norme penali.
Valore della sentenza di patteggiamento
La Sezione respinge la tesi secondo cui il diniego sarebbe stato fondato su una semplice segnalazione di polizia. Il provvedimento impugnato richiamava invece una sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile.
Secondo il parere, la sentenza definitiva accerta la responsabilità penale dell’interessato e costituisce un elemento legittimamente valutabile nell’ambito del procedimento di concessione della cittadinanza. La censura relativa all’assenza di un precedente penale è pertanto infondata.
Dedotta minore età al momento del fatto
È stata respinta anche la censura secondo cui il reato sarebbe stato commesso quando il ricorrente era minorenne. La sentenza era stata pronunciata dal Tribunale ordinario di Trento e non dal Tribunale per i minorenni.
La Sezione osserva che il Tribunale per i minorenni sarebbe stato competente qualora il fatto fosse stato effettivamente commesso da un minorenne. Non risultano applicabili, inoltre, ipotesi di connessione con reati commessi da maggiorenni o con reati commessi dallo stesso soggetto in età adulta, anche alla luce dell’art. 14 del codice di procedura penale.
Esclusione della lieve entità
La Sezione esclude inoltre che il fatto potesse essere qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
A tale conclusione concorre la circostanza che la sentenza sia stata pronunciata dal G.U.P. e non dal giudice del dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio. La Sezione richiama, sul punto, anche l’art. 550, comma 1, del codice di procedura penale, osservando che, in ragione del massimo edittale applicabile ratione temporis, il procedimento avrebbe seguito tale diversa modalità se non fosse intervenuta la decisione del G.U.P.
Ne consegue che non è ravvisabile l’omessa valutazione delle circostanze concrete del fatto lamentata dal ricorrente.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto infondate le censure dedotte e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’esito è quindi sfavorevole al ricorrente.
Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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