Cassazione Penale, Sentenza n. 18143/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06/11/2024 che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato il decreto del G.I.P. del 14/10/2024 solo quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen., confermando il sequestro preventivo della somma complessiva di euro 26.095,00 in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente, tramite tre motivi, deduce: 1) violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e mancato rispetto del requisito del periculum previsto dall'art. 240-bis cod. pen., sostenendo la lecita provenienza delle somme come lascito ereditario della madre e producendo ricevute di prelievo; 2) mancata verifica della natura non lucro-genetica dei reati ascritti e quindi infondatezza della misura cautelare-redistribuzione a confisca; 3) travisamento delle risultanze in ordine al possesso delle chiavi e alla disponibilità dell'appartamento dove fu trovata la sostanza stupefacente, nonché contestazione sulla descrizione del foglio manoscritto e sull'esistenza del fumus commissi delicti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non fosse configurabile violazione di legge o assenza formale/sostanziale della motivazione. I primi e terzo motivi sono stati considerati contestazioni di merito non sindacabili in questa sede (ricerca di diversa valutazione delle circostanze già esaminate), mentre il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non prospettato in sede di riesame (novum). Confermata la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca rispetto all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 sulla base della sproporzione fra somme rinvenute e capacità reddituale lecita e della mancanza di credibile spiegazione dell'accumulo. Conseguentemente il ricorso è respinto, la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dell'indagato o di persone per interposta persona, salvo una credibile dimostrazione della lecita provenienza; il Tribunale ha ritenuto insoddisfacente la prova offerta della ricorrente.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Collega l'applicabilità dell'art. 240-bis ai casi di condanna o applicazione della pena su accordo per taluni delitti previsti dall'art. 73; utilizzato per giustificare il sequestro finalizzato alla confisca in relazione al reato di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti; il sequestro è stato confermato in relazione a reati connessi alla detenzione a fini di spaccio o custodia per conto terzi.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione: il Tribunale del riesame ha annullato il decreto del G.I.P. per questo capo ma il sequestro è stato comunque mantenuto con riferimento all'art. 73 per la finalità di confisca.
art. 325 cod. proc. pen.
Definisce i limiti del ricorso in Cassazione avverso ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali: ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha ricordato che non può riesaminare valutazioni di fatto.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione dedotti; la Corte ha ritenuto che le censure confondessero vizi di diritto con mera diversa valutazione del fatto.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al requisito del periculum nelle misure cautelari reali; il Tribunale ha valutato gli indizi ritenendoli sufficienti a giustificare il sequestro finalizzato alla confisca.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria come previsto dalla normativa vigente.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando la sanzione di euro 3.000,00.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (riferimento all'accordo tra le parti); la Corte spiega il quadro normativo che consente l'applicazione del regime di cui all'art. 240-bis.
art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo cod. proc. pen.
Richiamati in tema di divieto del novum in sede di legittimità: questioni di fatto o valutazioni non sollevate in precedenza non sono ammesse in Cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di riesame su misure cautelari reali è limitato a questioni di diritto; non serve per ottenere una diversa valutazione delle prove o degli indizi.
- In caso di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis, l'indagato deve fornire una dimostrazione credibile e documentale (es. estratti conto, atti di successione, titoli di provenienza) della lecita provenienza dei beni per contrastare l'ipotesi di sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
- Non sollevare in sede di merito questioni rilevanti (ad es. sulla natura lucro-genetica del reato o su elementi di fatto) può rendere tali questioni inammissibili in Cassazione per divieto di novum.
- Il giudice può fondare la sproporzione patrimoniale non solo su calcoli contabili ma anche su elementi indiziari concreti (possesso di chiavi, modalità di consegna, appunti con cifre, quantità di denaro in contanti) purché adeguatamente motivati.
- Le contestazioni generiche sul travisamento delle risultanze richiedono la produzione in sede di gravame degli atti o documenti specifici che si ritengono travisati; la mera affermazione non è sufficiente per ottenere accoglimento in Cassazione.
- Chi intende difendersi efficacemente contro un sequestro cautelare finalizzato alla confisca deve documentare sistematicamente la provenienza lecita (estratti conto, atti notarili, dichiarazioni fiscali, atti di successione) e sollevare sin da subito tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti nei gradi di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18126/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18128/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18130/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18131/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18132/2025 del 14/05/2025
- Sentenza penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18133/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →