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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09031/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p.) sostenendo: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, lamentando che non fosse stato individuato uno specifico comportamento fraudolento e non fosse stato adeguatamente valutato il dolo; 2) erronea qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., poiché i primi contatti erano stati curati da un avvocato (Imparato) e non direttamente dalla ricorrente, sicché l'affidamento delle vittime sarebbe ricaduto sul professionista e non sulla sua collaboratrice; 3) vizio nella motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, mancata disapplicazione della recidiva e carente dosimetria della pena (richiami agli artt. 62-bis, 99 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo coerente e aderente alle risultanze probatorie indicando che la ricorrente aveva personalmente gestito i rapporti con le vittime, prospettando falsamente l'avvio e il regolare svolgimento delle pratiche di cittadinanza e ottenendo pagamenti successivi per fasi fittizie; la difesa non ha confutato puntualmente tale ricostruzione. Sul secondo motivo la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera è configurabile anche se il rapporto di fiducia era mediato da un professionista, purché l'agente si sia avvalso di quella relazione per compiere la frode. Il terzo motivo è stato dichiarato palesemente generico e inammissibile: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti in relazione alla condotta reiterata, all'inganno protratto nel tempo e ai precedenti penali omogenei, giustificando altresì il mantenimento della recidiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di truffa: la sentenza ha ritenuto provato sia l'elemento oggettivo (condotte ingannevoli sulla documentazione e sullo stato dell'iter amministrativo) sia il dolo, ossia l'intenzione di procurare un profitto ingiusto mediante inganno

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Aggravante per abuso di relazioni di prestazione d'opera o di pubblico servizio: la Corte ha interpretato la norma nel senso che non è necessario un rapporto diretto e personale fra autore e offeso, basta che l'agente si sia avvalso dell'esistenza di tale rapporto per sfruttarlo a fini fraudolenti

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la celebrazione del procedimento davanti alla Corte di cassazione in contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale: nel caso il procedimento si è svolto in questa modalità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato il diniego valorizzando la ripetizione dell'inganno e la gravità della condotta

  • art. 99 cod. pen.

    Principi sulla determinazione della pena: la valutazione della Corte di merito sulla misura è stata ritenuta adeguata e motivata, mentre l'obiezione difensiva priva di argomentazioni specifiche è stata respinta

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: richiamata implicitamente nella discussione sulla dosimetria e sulla valutazione della recidiva, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Collegio di merito in base ai criteri previsti

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono contenere critiche specifiche e confronto puntuale con la motivazione impugnata: censure generiche o meramente assertive sono frequentemente dichiarate inammissibili per aspecificità
  • L'aggravante dell'art. 61 n. 11 c.p. (abuso di relazioni di prestazione d'opera) può essere valorizzata anche quando il rapporto di fiducia tra vittima e professionista è mediato, se l'agente si avvale di quella relazione per compiere la frode
  • Per ottenere la disapplicazione della recidiva o il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario affrontare e confutare concretamente gli elementi che il giudice di merito ha ritenuto rilevanti (es. omogeneità e gravità dei precedenti, modalità reiterate della condotta)
  • La prova della truffa richiede che il giudice identifichi elementi oggettivi (comportamenti ingannevoli, atti positivi che inducono in errore) e soggettivi (dolo): una ricostruzione motivata e aderente alle risultanze probatorie è difficile da demolire con contestazioni generiche
  • Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, se si opta per il contraddittorio scritto senza richiesta di trattazione orale, è fondamentale che il difensore depositi conclusioni scritte esaustive, pena la debolezza delle argomentazioni in grado di sostenere il ricorso

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