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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 327/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, a seguito di condotte trasgressive durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, ha revocato la misura degli arresti domiciliari esecutivi e disposto l'accompagnamento in istituto. Dopo 30 giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, il difensore ha chiesto la rimessione in libertà sostenendo che, per effetto dell'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., il provvedimento interinale avrebbe dovuto perire e quindi il detenuto essere rimesso in libertà; deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e chiede che la norma sia applicata anche in via analogica al caso di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. disciplini una fattispecie diversa rispetto a quella regolata dall'art. 51-ter Ord. pen.: il tribunale di sorveglianza, ricevuti gli atti, decide se concedere una misura alternativa e non ratifica la revoca degli arresti domiciliari; la perenzione prevista dall'art. 51-ter (termine di 30 giorni) riguarda la sospensione di una misura alternativa definitivamente concessa e non può essere estesa per analogia alla fattispecie di cui all'art. 656, comma 10. Inoltre, anche ove si fosse ritenuta l'applicabilità dell'art. 51-ter, il Tribunale di sorveglianza di Milano si era nel frattempo pronunciato negativamente sulla concessione delle misure alternative, quindi lo stato di detenzione avrebbe trovato autonomo titolo nella decisione collegiale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Regola la gestione dell'imputato/condannato già sottoposto agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della condanna: il soggetto può essere provvisoriamente mantenuto nella condizione restrittiva e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza perché valuti l'applicazione di misure alternative; se il condannato si rende responsabile di trasgressioni il magistrato di sorveglianza può ordinare l'accompagnamento in carcere. Il Tribunale non ratifica la revoca ma decide se concedere il beneficio alternativo.

  • art. 51-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Stabilisce la perenzione (estinzione) del provvedimento cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione quando, trascorsi 30 giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, questo non abbia provveduto. La Corte ha ritenuto che tale norma sia collegata alla natura sanzionatoria del procedimento di revoca della misura alternativa e non sia applicabile, neppure per analogia, alla procedura prevista dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di reiezione del ricorso; è stata applicata per imporre al ricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. disciplina una procedura autonoma: il Tribunale di sorveglianza valuta la concessione di misure alternative e non ratifica semplicemente la revoca degli arresti domiciliari disposta dal magistrato di sorveglianza.
  • L'art. 51-ter Ord. pen., che prevede la perenzione del provvedimento dopo 30 giorni, si riferisce alla sospensione di una misura alternativa definitivamente concessa e non si applica automaticamente alle revoche o alle misure provvisorie di cui all'art. 656 c.10; l'applicazione analogica è preclusa quando la natura e i tempi del procedimento sono diversi.
  • Se il Tribunale di sorveglianza si è già pronunciato negativamente sulla concessione di misure alternative, lo stato di detenzione trova autonomo titolo in quella decisione, indipendentemente da eventuali questioni di perenzione di provvedimenti interinali.
  • In casi simili è fondamentale distinguere se la misura alternativa era stata 'definitivamente concessa' o solo 'provvisoriamente mantenuta': solo nel primo caso opera il termine perentorio di cui all'art. 51-ter.
  • La contestazione di applicabilità di termini perentori richiede argomentazioni solide che dimostrino l'identità della natura del procedimento; i giudici saranno riluttanti ad estendere perentorietà normativa a situazioni processuali diverse.

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