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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48751/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato al Cipolla la misura degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per vari reati con esclusione, nella motivazione originaria, dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis.1). I difensori hanno censurato: 1) travisamento e motivazione insufficiente in relazione alla gravità indiziaria, anche con riferimento agli esiti dell'analisi tecnico‑scientifica (stub) sulle particelle da arma da fuoco; 2) motivazione carente in relazione all'esclusione/valutazione dell'aggravante mafiosa; 3) mancata valutazione delle esigenze cautelari in ragione dell'unicità e della distanza temporale dei fatti (accaduti nel 2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1: ha censurato la motivazione del Tribunale perché fondata su riferimenti generici (parentela, frequentazioni) e non sull'individuazione di una condotta che esterni il "metodo mafioso"; ha dichiarato inammissibile (per essere rimessa a valutazione di merito) la censura sulla gravità indiziaria, essendo essa fondata su questioni di fatto. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., disponendo che il giudice di rinvio si uniformi al principio secondo cui per l'aggravante mafiosa è necessaria l'individuazione di una condotta obiettivamente sintomatica di uso del metodo mafioso.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello del pubblico ministero contro le ordinanze del giudice per le indagini preliminari; qui figura come norma di riferimento per il procedimento d'appello che ha originato l'ordinanza impugnata.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso: la Corte chiarisce che non è sufficiente provare appartenenza, legami familiari o frequentazioni con esponenti di associazioni mafiose; è richiesta l'emersione di una condotta oggettivamente sintomatica o di una esternazione del potere criminale che renda funzionale il metodo mafioso alla commissione del reato.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del giudice al quale la Cassazione rinvia il nuovo giudizio dopo l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 336 cod. pen. (citato nel capo H)

    Citato come riferimento normativo al capo di imputazione H; nella decisione non è approfondita nel merito la qualificazione giuridica specifica oltre all'uso dell'elemento indiziario collegato all'episodio contestato.

  • art. 110, art. 612 comma 2, art. 339, art. 61 n.10, art. 635 comma 2 n.1, art. 61 n.2, art. 648 cod. pen.

    Norme richiamate come fattispecie e circostanze riferite ai vari capi di imputazione; la Corte non entra nel merito sostanziale di ciascun reato ma valuta la correttezza della motivazione rispetto all'aggravante mafiosa e ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto.

Massime di principio

  • Per applicare l'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis.1) non basta la mera appartenenza, la parentela o le frequentazioni con soggetti legati alla criminalità organizzata: è necessaria la dimostrazione di una condotta che oggettivamente esterni l'uso del metodo mafioso (minaccia implicita/esplicita basata sul potere di un'associazione, riferimenti funzionali al controllo territoriale, ecc.).
  • In Cassazione le censure che si basano essenzialmente sulla valutazione di fatto (es.: travisamento delle prove tecniche, apprezzamento della gravità indiziaria nel merito) rischiano di essere dichiarate inammissibili; il sindacato di legittimità richiede censure di diritto o di motivazione logicamente carenti.
  • Le consulenze tecnico‑scientifiche (per es. analisi dello stub) possono costituire elemento di gravità indiziaria ma il giudice deve motivare correttamente il rapporto tra i risultati tecnici e le conclusioni indiziarie, evitando travisamenti o affermazioni non supportate dalla relazione tecnica.
  • Nella valutazione delle misure cautelari il giudice deve esplicitare e giustificare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato), tenendo conto anche della temporalità e della unicità dell'evento quando rilevanti.
  • Se la motivazione di un provvedimento cautelare è generica rispetto a un'aggravante rilevante, la Corte di legittimità può annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di esplicitare le condotte e le prove a fondamento dell'aggravante stessa.

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