Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1506

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione, del 24 luglio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, che le sovvenzioni cinesi nel settore degli ARO persistono e che la loro cessazione comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Per tale ragione la Commissione mantiene in vigore un dazio compensativo definitivo, con aliquote differenziate per alcuni esportatori cinesi e un’aliquota generale per le altre importazioni. Il provvedimento è adottato nell’ambito della normativa UE sulla difesa contro le importazioni sovvenzionate e si fonda anche sull’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori interessati. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di applicazione doganale, la documentazione necessaria e l’entrata in vigore immediata.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico (ARO), ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’acciaio inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con le esclusioni e classificazioni doganali indicate all’articolo 1, paragrafo 1. Il regolamento riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, con aliquote differenziate per specifici produttori esportatori indicati nel dispositivo e un’aliquota residuale per tutte le altre importazioni cinesi. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; per beneficiare delle aliquote individuali è richiesta una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Dazio compensativo definitivo sui prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1506 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicate agli ARO cinesi e conferma il mantenimento dei dazi compensativi definitivi. La Commissione fonda la propria decisione sulla persistenza delle sovvenzioni nella Repubblica popolare cinese, sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione e sull’assenza di motivi contrari di interesse dell’Unione.

Contesto procedurale

Le misure iniziali erano state istituite nel 2013 e rinnovate nel 2019 a seguito di un precedente riesame in previsione della scadenza. La nuova procedura è stata avviata su domanda di EUROFER, che rappresenta oltre il 70% della produzione unionale del prodotto, e la Commissione ha aperto l’inchiesta il 30 aprile 2024 dopo consultazione del comitato competente. Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023, mentre il periodo in esame per il pregiudizio va dal 1° gennaio 2020 alla fine del PIR.

Prodotto interessato e definizione del prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da determinati prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’acciaio inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con alcune esclusioni tecniche e specifici codici NC/TARIC. La Commissione conferma che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese, quello venduto nel resto del mondo e quello fabbricato nell’Unione presentano caratteristiche di base e impieghi comuni e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Persistenza delle sovvenzioni nella RPC

A causa della mancata collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori, la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Sulla base di precedenti inchieste, di elementi documentali sulla politica industriale cinese e di recenti casi analoghi, la Commissione ritiene che il settore siderurgico resti un settore strategico fortemente guidato e sostenuto dallo Stato, attraverso piani quinquennali, ordinanze e decisioni vincolanti che orientano investimenti, credito, terreni, energia e ristrutturazione industriale.

Principali programmi di sovvenzione confermati

La Commissione conferma la persistenza di diverse categorie di sovvenzioni compensabili:

  • fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a un prezzo inferiore al valore adeguato, con mercato interno cinese considerato distorto e ricorso a parametri di riferimento internazionali;
  • concessione di diritti d’uso dei terreni a prezzi inferiori al valore adeguato, in un contesto in cui non esiste un mercato fondiario funzionante in Cina;
  • fornitura di energia elettrica a prezzi agevolati, fissati o influenzati da autorità centrali e locali;
  • prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori al mercato, con ruolo dominante di banche statali e interventi del governo anche sulle banche private;
  • sussidi e sovvenzioni ad hoc, inclusi aiuti per specifici progetti, programmi regionali e vantaggi ottenuti da almeno 23 produttori di ARO;
  • agevolazioni fiscali dirette e indirette, inclusi regimi per R&S, imprese high-tech, regioni specifiche, uso di beni nazionali e programmi su IVA, imposte indirette e dazi all’importazione.

Specificità e vantaggio

Per ciascuno dei programmi analizzati, la Commissione ravvisa la specificità richiesta dal regolamento di base, talvolta di diritto e talvolta di fatto, perché i benefici sono riservati a determinati settori, imprese o aree geografiche, oppure perché il meccanismo presuppone una discrezionalità amministrativa incompatibile con criteri oggettivi e neutrali. Quanto al vantaggio, la Commissione osserva che i prezzi e le condizioni ottenute dai produttori cinesi non riflettono condizioni di mercato, sicché l’industria degli ARO beneficia di un sostegno economicamente apprezzabile anche se, per mancanza di collaborazione, non viene effettuato il calcolo puntuale degli importi nel PIR.

Evoluzione delle importazioni e capacità produttiva cinese

La Commissione sottolinea la forte espansione della capacità produttiva cinese di ARO, passata da circa 50 milioni di tonnellate nel 2020 a oltre 55 milioni nel 2023, con un utilizzo degli impianti sceso intorno al 50% nel 2022-2023. La capacità inutilizzata è giudicata sufficiente per alimentare volumi molto rilevanti di esportazione verso il mercato dell’Unione, anche in considerazione delle misure restrittive esistenti in numerosi mercati terzi e del differenziale di prezzo favorevole all’UE.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione e nesso causale

Nel PIR, l’industria dell’Unione ha subito una riduzione della produzione, delle vendite, dell’occupazione e della produttività, con redditività negativa e forte pressione sui prezzi, anche per l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. La Commissione esclude che le importazioni cinesi abbiano causato il pregiudizio notevole nel periodo esaminato, perché i volumi erano trascurabili; individua invece come cause principali l’aumento dei costi di produzione, il calo del consumo e la crescita delle importazioni da altri paesi terzi, soprattutto India e Corea del Sud. Tuttavia, in caso di cessazione delle misure, la Commissione ritiene probabile una reiterazione del pregiudizio per effetto del ritorno sul mercato unionale di importazioni cinesi sovvenzionate e a prezzi pregiudizievoli.

Interesse dell’Unione e disciplina applicativa

La Commissione conclude che il mantenimento dei dazi è conforme all’interesse dell’Unione, in quanto tutela l’industria europea senza emergere un danno sproporzionato per importatori e utilizzatori. Sul piano applicativo, l’articolo 1 prevede aliquote individuali per una serie di operatori cinesi e un dazio residuale del 44,7% per tutte le altre importazioni dalla RPC; per applicare le aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale conforme, con dichiarazione standardizzata e sottoscritta. Il regolamento contiene anche clausole anti-elusione, rinvio alle disposizioni doganali vigenti e un richiamo alle regole sul rimborso e sul coordinamento con eventuali dazi antidumping.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, ha riesaminato i dazi compensativi già in vigore sui prodotti ARO originari della Cina e ha concluso che le sovvenzioni compensabili sono proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame (PIR 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023) e che la loro abrogazione comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio.

Prodotto interessato e prodotti simili

Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati, escluso l’inossidabile, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, con esclusioni specifiche (pannelli sandwich, prodotti con strato superficiale in polvere di zinco con tenore di zinco pari o superiore al 70%, prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno) e con i codici NC/TARIC indicati. La Commissione conferma che i prodotti fabbricati in Cina, nell’UE e nel resto del mondo condividono le caratteristiche e gli impieghi di base e sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Poiché il governo della RPC e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, fondando le conclusioni sui dati disponibili: domanda del richiedente, precedenti inchieste antisovvenzioni, recenti inchieste su settori contigui e documento di lavoro della Commissione sulle distorsioni nell’economia cinese. L’assenza di risposta ha consentito di trarre conclusioni potenzialmente meno favorevoli per le parti non collaborative.

Persistenza di sovvenzioni sotto forma di beni e servizi a prezzo inferiore al valore adeguato

La Commissione conferma la persistenza di tre programmi principali: fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo a prezzo inferiore al valore adeguato; concessione di diritti d’uso dei terreni a prezzo inferiore al valore adeguato; fornitura di energia elettrica a prezzo inferiore al valore adeguato. In ciascun caso la Commissione ha ravvisato un contributo finanziario, un vantaggio e la specificità della sovvenzione, facendo ricorso, quando necessario, a parametri di riferimento esterni (ad esempio prezzi internazionali dell’acciaio o prezzi dei terreni a Taiwan).

Persistenza di prestiti agevolati e tassi di interesse

Il regolamento conferma che le banche statali cinesi continuano a operare come organismi pubblici o comunque sotto forte direzione pubblica, e che anche le banche private possono ricevere incarichi o ordini dal governo per concedere prestiti agevolati al settore siderurgico. La Commissione ritiene persistente il vantaggio per i produttori di ARO, non essendo mutata la situazione normativa e di mercato già accertata nelle inchieste precedenti.

Persistenza di sussidi e sovvenzioni ad hoc

La Commissione ha ritenuto che almeno 23 produttori di ARO abbiano continuato a beneficiare di programmi di sussidio, incluse sovvenzioni collegate a beni, entrate e progetti specifici. Tali misure sono state qualificate come sovvenzioni compensabili e come specifiche di diritto o di fatto, anche per il numero limitato di beneficiari e per l’esercizio di discrezionalità da parte delle autorità concedenti.

Persistenza di agevolazioni fiscali e rinunce a entrate pubbliche

La Commissione ha confermato la continuità di vari regimi fiscali favorevoli, relativi all’imposta sul reddito, all’IVA, alle imposte indirette e ai dazi all’importazione. Tra questi rientrano politiche fiscali per società incoraggiate, detrazioni per R&S, agevolazioni per regioni centrali e occidentali, esenzioni legate all’uso di beni nazionali e programmi regionali o ad hoc. Tali regimi sono considerati sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), punto ii), e specifici ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base.

Conclusioni su persistenza e rischio di aumento delle importazioni sovvenzionate

La Commissione conclude che le sovvenzioni nella RPC per l’industria degli ARO sono continuate e probabilmente continueranno. In caso di abrogazione delle misure, la forte capacità produttiva inutilizzata in Cina, la limitata disponibilità di mercati alternativi e l’attrattiva del mercato dell’Unione renderebbero probabile un rilevante reindirizzamento delle esportazioni cinesi verso l’UE.

Pregiudizio per l’industria dell’Unione

Pur in presenza di una ripresa parziale nel 2021-2022, l’industria dell’Unione ha subito nel PIR un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base: calo della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dell’occupazione, della produttività e redditività negativa (-5,7%). La Commissione attribuisce il pregiudizio principalmente all’aumento dei costi di produzione, alla contrazione del consumo e alla crescita delle importazioni da paesi terzi, soprattutto India e Repubblica di Corea; le importazioni cinesi sono state giudicate trascurabili nel periodo esaminato.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene che, in assenza di misure, l’aumento delle esportazioni sovvenzionate cinesi aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio. Il giudizio si fonda sulla sovraccapacità siderurgica cinese, sull’ampia capacità inutilizzata nel segmento ARO, sulle restrizioni di mercato in vari paesi terzi e sul differenziale di prezzo favorevole all’UE, che renderebbe il mercato europeo particolarmente attrattivo per gli esportatori cinesi.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Ha concluso che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, non è dimostrato un pregiudizio sproporzionato per importatori o utilizzatori e non esistono motivi contrari di interesse dell’Unione.

Aliquote del dazio e fattura commerciale

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo e prevede aliquote individuali per specifiche società cinesi: 13,7% per Union Steel China; 29,7% per il gruppo di società indicato; 23,8% per Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company, Ltd.; 26,8% per numerose altre società elencate. Per tutte le altre importazioni originarie della RPC l’aliquota è 44,7%. Le aliquote individuali si applicano solo se presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica il dazio residuale.

Regole anti-elusione e rapporti con dazi antidumping

Il regolamento prevede che un aumento significativo delle esportazioni di una società beneficiaria di un’aliquota individuale possa giustificare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. Stabilisce inoltre che, in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi, le aliquote possono essere aumentate nella stessa misura secondo il margine di dumping o di pregiudizio riscontrato; sono richiamate anche le regole sui rimborsi connessi alla sottrazione del dazio compensativo dal dazio antidumping per taluni produttori esportatori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumping e antisovvenzionisiderurgiadogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.