Risposta n. 287 del 19/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDetrazione per ristrutturazione edilizia e necessità di titoli abilitativi per interventi sui servizi igienici
Il quesito
L’Istante chiede se, per lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione e al miglioramento dei servizi igienici, possa fruire della detrazione ex art. 16-bis TUIR anche se il Comune ha indicato che l’intervento rientra nell’edilizia libera e quindi non richiede CILA, mentre il commercialista ritiene necessaria la CILA.
Soluzione prospettata dal contribuente
Gli interventi di realizzazione e miglioramento dei servizi igienici rientrano, in linea di principio, tra gli interventi di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR; ai fini fiscali valgono le definizioni dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 richiamate dal TUIR e, se la normativa edilizia non richiede alcun titolo abilitativo, basta una dichiarazione sostitutiva che attesti data di inizio lavori e natura agevolabile dell’intervento.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che, se i lavori sono effettivamente di manutenzione straordinaria e, secondo i vigenti regolamenti edilizi, non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, la detrazione spetta purché siano rispettati gli adempimenti del d.m. 41/1998 e sia resa la dichiarazione sostitutiva prevista. La qualificazione edilizio-urbanistica resta comunque demandata al Comune o all’ente competente.
Detrazione per lavori sui servizi igienici e titoli abilitativi
L’interpello riguarda la possibilità di fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR in relazione a lavori di ristrutturazione finalizzati alla realizzazione e al miglioramento dei servizi igienici. Il tema centrale è la corretta individuazione del titolo edilizio richiesto e il suo riflesso sulla spettanza dell’agevolazione fiscale.
Fattispecie e contesto
L’istante riferisce di avere eseguito lavori edilizi e di essersi preventivamente rivolta all’ufficio comunale competente per conoscere gli adempimenti necessari. Il Comune, richiamando una guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio 2018, avrebbe indicato che per tali lavori non era necessaria alcuna comunicazione, in quanto qualificabili come interventi di "edilizia libera". Successivamente, il commercialista dell’istante ha invece sostenuto la necessità della CILA, ossia della comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico.
Quesito del contribuente
La contribuente chiede sostanzialmente se, avendo eseguito correttamente gli adempimenti richiesti e avendo effettuato i pagamenti con bonifico specifico, possa comunque beneficiare della detrazione ex art. 16-bis del TUIR, nonostante il dubbio circa la necessità o meno di un titolo abilitativo edilizio.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917 del 1986, che riconosce una detrazione dall’imposta lorda per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali e pertinenze. In particolare, la norma agevola gli interventi di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Per le parti comuni degli edifici residenziali, la detrazione si estende anche alla manutenzione ordinaria.
Viene inoltre richiamato l’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, che definisce le categorie di intervento edilizio, nonché il d.m. 18 febbraio 1998, n. 41, che disciplina le procedure di controllo e gli adempimenti necessari per fruire della detrazione. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a), di tale decreto impone la conservazione e l’esibizione della documentazione richiesta, tra cui le abilitazioni amministrative previste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia dei lavori.
L’Agenzia cita anche il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, che individua i documenti da conservare, e la circolare n. 13/E del 2019, che ha confermato l’impostazione già presente nella circolare n. 57 del 1998. Inoltre viene richiamato il d.lgs. n. 222 del 2016, che ha riordinato i regimi abilitativi edilizi, ampliando la categoria degli interventi in edilizia libera, e il d.m. 2 marzo 2018 con il relativo Glossario Unico delle opere realizzabili in edilizia libera.
Soluzione interpretativa proposta dall’Agenzia
L’Agenzia evidenzia che, per l’applicazione dell’art. 16-bis del TUIR, rilevano le definizioni contenute nell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, cui la norma fiscale rinvia espressamente. In tale quadro:
- la manutenzione ordinaria comprende le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli impianti tecnologici esistenti, mantenuti con materiali analoghi;
- la manutenzione straordinaria comprende gli interventi edilizi e impiantistici finalizzati a mantenere efficiente e adeguare all’uso corrente l’edificio o l’unità immobiliare, senza alterarne superficie, volumetria e destinazione d’uso.
La circolare n. 57 del 1998, confermata dalla circolare n. 13/E del 2019, ricomprende tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche la realizzazione e l’integrazione di servizi igienico-sanitari senza modifica di volumi e superfici.
Secondo l’Agenzia, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 222 del 2016 in materia di titoli edilizi non incidono sulle definizioni degli interventi contenute nell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, e dunque non producono effetti diretti ai fini della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, gli interventi descritti dall’istante, ossia realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, rientrano in linea di principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria agevolabili. Tuttavia, la qualificazione edilizia e urbanistica dell’intervento richiede valutazioni tecniche che non possono essere effettuate in sede di interpello e spettano al Comune o all’ente territoriale competente.
Pertanto, l’Agenzia conclude che, se l’intervento è effettivamente di manutenzione straordinaria e, secondo la normativa edilizia vigente, non richiede alcuna comunicazione o titolo abilitativo, la detrazione spetta, a condizione che siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dal d.m. 41/1998.
In tale ipotesi, il contribuente deve inoltre rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indicando:
- la data di inizio dei lavori;
- che gli interventi effettuati rientrano tra quelli agevolabili;
- che, pur non richiedendo alcun titolo abilitativo, gli interventi sono conformi alla normativa edilizia vigente.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che la spettanza della detrazione dipende non dal nome formale attribuito al titolo edilizio in astratto, ma dalla reale qualificazione dell’intervento secondo la disciplina urbanistico-edilizia applicabile. Se l’opera è manutenzione straordinaria e non richiede CILA né altri titoli secondo le regole edilizie vigenti, il beneficio fiscale è riconoscibile, fermo restando il rispetto degli ulteriori adempimenti documentali e di pagamento richiesti dalla normativa sulle detrazioni per recupero edilizio.
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