Sentenza n. 67/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Presidente della Corte di Appello di l’Aquila del -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la sostituzione della sig.ra-OMISSIS- nel ruolo di Presidente di Seggio -OMISSIS- di cui al decreto di nomina del -OMISSIS-; − nonché di ogni atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale ai
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila di sostituzione della ricorrente dall'incarico di Presidente di seggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di sostituzione deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per omessa o insufficiente motivazione, l'eccesso di potere per manifesta illogicità, motivazione insufficiente e contraddittoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, nonché la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto che i commenti e le valutazioni pubblicati sui social media rientrassero nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e che la sostituzione fosse giustificabile soltanto da gravi inadempienze nello svolgimento delle operazioni elettorali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di difetto di motivazione. L'art. 3 l. 241/1990 impone all'amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, consentendo al destinatario di ricostruire l'iter logico seguito e di approntare utilmente la tutela giurisdizionale; tuttavia, il vizio non sussiste quando le ragioni dell'atto siano chiaramente intuibili dalla sua parte dispositiva. Nel caso concreto, il provvedimento richiamava una segnalazione relativa a comportamenti e dichiarazioni sui social network ritenuti orientati politicamente e incompatibili con l'imparzialità richiesta ai presidenti di seggio. Il giudice ha ritenuto che il presidente di seggio, quale responsabile della regolarità delle operazioni elettorali e pubblico ufficiale, debba mantenere assoluta neutralità e che un comportamento politicamente orientato possa giustificare la sostituzione o rimozione dall'incarico, anche se non consistente in irregolarità materiali delle operazioni. La libertà di manifestazione del pensiero può essere limitata, in modo temporalmente circoscritto alla durata dell'incarico e delle consultazioni, per tutelare la libertà e regolarità del voto, l'imparzialità dell'amministrazione e il buon andamento delle funzioni elettorali. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle difese meramente formali dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
«compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale»
L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, così da rendere conoscibile l'iter logico-amministrativo e consentire un'effettiva tutela giurisdizionale; il difetto non sussiste quando le ragioni siano chiaramente intuibili dalla parte dispositiva dell'atto.
art. 48 Cost.
Tutela la libertà e la regolarità del voto, valori costituzionali che possono giustificare limitazioni temporalmente circoscritte alla libertà di espressione del presidente di seggio.
art. 51 Cost.
Richiamato tra i valori costituzionali connessi alla partecipazione elettorale e alla tutela del corretto svolgimento delle consultazioni.
art. 97 Cost.
L'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione costituiscono valori che giustificano l'esigenza di neutralità del presidente di seggio.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale della necessità che la motivazione consenta al destinatario di comprendere le ragioni dell'atto e di approntare utilmente la tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno della funzione della motivazione quale strumento per rendere effettiva la tutela contro gli atti amministrativi.
Massime di principio
- Il presidente di seggio, in quanto pubblico ufficiale responsabile della regolarità delle operazioni elettorali, è tenuto a mantenere una posizione di assoluta neutralità; una condotta pubblicamente connotata da orientamento politico può costituire violazione dei doveri funzionali e giustificare la sostituzione o rimozione dall'incarico, anche se non sono state accertate irregolarità materiali nelle operazioni di voto.
- La libertà di manifestazione del pensiero del titolare di una funzione elettorale può essere limitata, purché la limitazione sia necessaria a proteggere la libertà e regolarità del voto, l'imparzialità amministrativa e il buon andamento delle funzioni elettorali, e sia circoscritta temporalmente alla durata dell'incarico e delle consultazioni.
- L'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente al destinatario di ricostruire, anche sulla base della sua parte dispositiva e dei riferimenti in essa contenuti, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, verificandone la logicità e la conformità alla legge.
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