Cassazione Civile, Ordinanza n. 17513/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Una associazione onlus aveva ricevuto per successione un immobile, lo aveva ristrutturato e lo aveva destinato, a partire dal 2009, ad attività di ospitalità di villeggiatura per malati e loro familiari, qualificata come turismo accessibile. Il comune aveva notificato avvisi di accertamento Ici-Imu per le annualità 2009-2014 ritenendo non spettante l'esenzione. La commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità degli avvisi, affermando che per l'esenzione occorresse lo svolgimento di attività con modalità non commerciali e che, nel caso concreto, la contribuente non avesse provato tale requisito, valorizzando il fatto che i ricavi risultavano superiori ai costi o comunque che la documentazione prodotta non consentiva una prova incontrovertibile della non commercialità. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione della disciplina emergenziale sul processo tributario da Covid-19, perché la causa era stata decisa senza concedere i termini per la trattazione scritta dopo che la parte aveva tempestivamente insistito per la discussione; con il secondo motivo, violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, sostenendo che il giudice di merito aveva applicato in modo indiscriminato il requisito delle modalità non commerciali anche alle annualità per le quali non sarebbe stato richiesto; con il terzo motivo, violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. in relazione allo stesso art. 7, contestando la valutazione di inattendibilità della documentazione contabile e la mancata prova del requisito oggettivo di esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto applicabile l'art. 27, comma 2, del d.l. 137/2020 e ha affermato che, una volta che una parte chieda la discussione e non sia possibile trattare la causa da remoto, il giudice deve disporre la trattazione scritta con concessione dei relativi termini per memorie conclusionali e repliche. Poiché la commissione tributaria regionale aveva invece deciso passando la causa in decisione allo stato degli atti, senza assegnare i termini sostitutivi, si è verificata una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sufficiente a determinare la nullità della sentenza. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel contraddittorio pieno delle parti.
Norme richiamate
art. 27, commi 1 e 2, d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. ... Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.
Se la parte insiste per la discussione e non è possibile il collegamento da remoto, il giudice deve sostituire la discussione con termini per memorie conclusionali e di replica; la decisione immediata allo stato degli atti, senza tali termini, viola il contraddittorio.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
È la norma invocata sull'esenzione Ici/Imu per gli immobili utilizzati per attività agevolate; la Corte non decide il merito della sua applicazione perché assorbe le censure successive.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come regola di valutazione della prova e del materiale non contestato.
art. 2697 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova in tema di esenzione tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario emergenziale da Covid-19, se una parte chiede tempestivamente la discussione e non è possibile il collegamento da remoto, il giudice deve disporre la trattazione scritta assegnando i termini per conclusionali e repliche; la mancata concessione di tali termini determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La violazione del contraddittorio derivante dalla decisione della causa senza consentire alle parti di svolgere le difese finali è di per sé idonea a fondare la cassazione, senza necessità per il ricorrente di indicare in concreto quali ulteriori argomentazioni avrebbe svolto.
- Quando un motivo di ricorso determina l'annullamento della sentenza per vizio processuale assorbente, restano assorbite le censure di merito relative all'applicazione della norma sostanziale e alla valutazione delle prove.
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