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Sentenza

Sentenza n. 1159/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza in parte qua della sentenza emessa dal Tribunale di Urbino, Sez. Lavoro, n. 85/2025 del 10.11.2025, resa nel giudizio R.G. n. 190/2024;

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al capo della sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, n. 85/2025 del 10 novembre 2025, che ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, difensore nel giudizio civile concluso con la sentenza del Tribunale di Urbino n. 85/2025, ha agito in proprio per ottenere l'esecuzione del capo che liquidava le spese legali in suo favore quale procuratore antistatario. La sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione ed era stata notificata in forma esecutiva. Trascorsi senza pagamento i 120 giorni dalla notificazione previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza opporre contestazioni sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la definitività del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni, necessario per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione. Ha riconosciuto che il difensore cui le spese sono liquidate quale antistatario è titolare di un rapporto obbligatorio diretto con la parte pubblica soccombente e può quindi agire in ottemperanza per ottenere il pagamento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo della sentenza relativo alle spese, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che interverrà su istanza del creditore e dovrà adempiere entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Il ricorso per ottemperanza contro un'amministrazione per l'esecuzione della condanna al pagamento è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il difensore al quale una sentenza liquida le spese di giudizio quale procuratore antistatario è titolare, per effetto della pronuncia, di un rapporto obbligatorio diretto con la parte pubblica soccombente ed è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche limitatamente al capo di una sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle liquidate in favore del difensore antistatario.
  • Per agire in ottemperanza contro l'amministrazione per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, deve essere decorso, dalla notificazione della sentenza e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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