Sentenza n. 140/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento 12/11/2024 dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Forlì-Cesena di revoca del nulla osta concesso al Sig. -OMISSIS- in data 20/05/2024 su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 18/03/2024, nonché della presupposta comunicazione 28/10/2024 di avvio del procedimento di revoca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e presupposta comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato a favore di un datore di lavoro per l'ingresso in Italia per lavoro subordinato, deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 per omessa instaurazione di un effettivo contraddittorio procedimentale e, dall'altro, la violazione dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, sostenendo di essere estraneo e incolpevole rispetto alla carenza dei requisiti economici del datore di lavoro e di essere vittima di una possibile truffa. Ha inoltre sostenuto di avere diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendo riuscito a stipulare il contratto di soggiorno per il comportamento irreperibile del datore di lavoro. Il nulla osta era stato revocato sulla base del parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva accertato l'insufficienza del reddito imponibile e/o del fatturato del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi e contributivi derivanti dall'assunzione dei lavoratori richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha accertato che la comunicazione di avvio del procedimento di revoca era stata notificata tramite il sistema informatico sia al richiedente sia al lavoratore, ai recapiti indicati nella domanda. Ha aggiunto che, comunque, in ragione del contenuto vincolato della decisione e della motivazione fondata sull'insufficienza della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, il ricorrente non avrebbe potuto fornire elementi utili a impedire la revoca. Nel merito, il giudice ha ritenuto che la revoca del nulla osta consegua anche all'accertamento sopravvenuto della mancanza dei requisiti economico-finanziari del datore di lavoro, non essendo limitata alle sole cause ostative specificamente elencate nella disciplina dell'immigrazione. L'accertamento dell'ITL, relativo all'incongruenza tra il requisito patrimoniale dichiarato e il numero delle istanze presentate, non era stato contestato. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti, e non come autotutela decisoria; sono quindi state ritenute infondate le censure fondate sui presupposti dell'autotutela. È stata altresì esclusa la spettanza del permesso per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l'instaurazione e la successiva cessazione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro correttamente costituito. Nel caso concreto non era stato instaurato alcun rapporto di lavoro e non era stata documentata una causa di forza maggiore idonea a giustificare l'eccezionale rilascio del permesso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca risultava effettuata tramite sistema informatico al richiedente e al lavoratore; il giudice ha inoltre ritenuto che il contributo partecipativo del ricorrente non avrebbe potuto incidere sull'esito vincolato.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al mancato preavviso di rigetto è stata respinta nel quadro della ritenuta regolare partecipazione e dell'assenza di una concreta utilità partecipativa.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disciplina del nulla osta consente la revoca quando verifiche successive evidenzino la mancanza dei requisiti prescritti per l'ingresso per lavoro subordinato; il permesso per attesa occupazione presuppone comunque l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
L'accertamento sopravvenuto di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È richiamato insieme all'art. 22 nel delineare la disciplina dei requisiti e degli elementi ostativi all'ingresso per lavoro.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
È la base regolamentare richiamata per la verifica della congruità del reddito imponibile e/o del fatturato del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi e contributivi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, disposta dopo l'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ingresso dello straniero, costituisce una decadenza o revoca sanzionatoria espressione di un potere vincolato di controllo, e non un annullamento d'ufficio o una revoca di autotutela; pertanto non richiede la ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico tipica dell'autotutela decisoria.
- La capacità economico-finanziaria del datore di lavoro costituisce un requisito necessario per il rilascio e il mantenimento del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. Il suo accertamento negativo, anche mediante verifiche successive dell'Ispettorato territoriale del lavoro, legittima la revoca del nulla osta, anche se il requisito non rientra tra le sole specifiche cause ostative espressamente elencate dalla disciplina.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; la mera mancata stipulazione del contratto di soggiorno o la mancata assunzione successiva al rilascio del nulla osta non integra tale presupposto.
- L'eccezionale rilascio di un permesso provvisorio per ricerca di occupazione in assenza di un rapporto di lavoro instaurato richiede comunque la dimostrazione di una causa di forza maggiore, non imputabile al lavoratore, che abbia impedito l'assunzione.
- Quando il provvedimento di revoca del nulla osta è fondato sull'accertata e non contestata insussistenza della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro e l'esercizio del potere è vincolato, la partecipazione del lavoratore non può condurre a un diverso esito, non essendo idonea a fornire elementi utili per superare il difetto del requisito.
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