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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08647/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Emilia che aveva confermato, in parte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme e orologi rinvenuti in possesso del terzo Berruti, ritenendoli nella disponibilità di Syed per interposizione fittizia. Due motivi: (1) vizio di diritto e di motivazione perché il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente il "fumus" della titolarità in capo all'indagato basandosi sull'incompatibilità finanziaria del terzo, mentre lo standard richiede prova della riferibilità concreta dei beni all'indagato, onere a carico del PM; (2) violazione delle norme sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) rese da Berruti dopo il sequestro, sostenendo che al momento della deposizione Berruti era «indagabile» e dunque le dichiarazioni non potevano essere valutate come s.i.t.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha affermato che, nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di beni formalmente intestati a terzi, il PM ha l'onere di dimostrare la riferibilità concreta dei beni all'indagato e il giudice deve darne specifica motivazione; non è sufficiente dimostrare solo l'incompatibilità economica del terzo. Il Tribunale del riesame si era limitato a considerazioni "in negativo" senza spiegare i legami probatori che ricondurrebbero i beni a Syed. Il secondo motivo è stato assorbito. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al decreto di sequestro preventivo; la decisione ricorda l'ambito del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma invocata per il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente dopo l'annullamento del provvedimento impugnato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3 citato nel ricorso

    Richiama l'obbligo motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte censura la motivazione insufficiente del Tribunale del riesame

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Citando l'articolo nell'originario motivo, come riferimento alle norme procedurali collegate alla decisione sul sequestro

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle dichiarazioni rese dalle parti e alla loro utilizzabilità; rilevante per la questione sulle s.i.t.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle audizioni e alle garanzie processuali, citata rispetto all'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dal terzo

  • art. 61 cod. proc. pen.

    Citato insieme alle norme sulla utilizzabilità delle dichiarazioni, nell'ambito del secondo motivo (valutazione della qualifica "indagabile" del terzo)

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione, invocata per dedurre l'errore del giudice del riesame

Massime di principio

  • In caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su beni intestati a terzi, l'onere probatorio di dimostrare che quei beni sono effettivamente nella disponibilità dell'indagato grava sul Pubblico Ministero e non sul terzo; il giudice deve motivare in positivo la riferibilità dei beni all'indagato
  • La dimostrazione della sola "incompatibilità" economica del terzo (cioè la prova negativa che il terzo non aveva risorse per acquistare i beni) è insufficiente, da sola, a fondare un sequestro per interposizione fittizia
  • Il provvedimento giurisdizionale di sequestro deve contenere una motivazione specifica e non limitarsi a considerazioni generiche o negative; la carenza di motivazione può comportare annullamento e rinvio
  • Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal terzo dopo l'iscrizione o in presenza di indizi di responsabilità, occorre verificare la qualificazione formale della sua posizione (testimone vs. indagato/indagabile) e rispettare le garanzie processuali; dichiarazioni rese con regime errato possono essere poste in dubbio o escluse
  • In pratica, per ottenere un sequestro su beni intestati a terzi l'accusa deve raccogliere elementi probatori concreti (flussi finanziari, collegamenti oggettivi tra il patrimonio e l'indagato, documentazione/riscontri) che consentano di ricollegare i beni al profitto del reato

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