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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30357/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In sede di esecuzione, il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra numerose condanne definitive, relative a fatti molto diversi tra loro e commessi in un arco temporale ampio (circa dieci anni): reati in materia di armi, furto/ricettazione, stupefacenti, immigrazione, resistenza e lesioni, violazioni stradali, violazione di domicilio e altri episodi risalenti al 2011-2017. Il Tribunale di Varese aveva rigettato l'istanza ritenendo decisiva la distanza temporale tra i fatti, l'eterogeneità di parte delle condotte e l'insufficienza dello stato di dipendenza dedotto. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva inosservanza degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione: con il primo motivo lamentava che il giudice non avesse considerato adeguatamente lo stato di tossicodipendenza e gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso (identità di condotte, contiguità temporale e spaziale, causale); con il secondo censurava il diniego di continuazione tra i soli reati commessi nel 2017, rispetto ai quali era stata già riconosciuta la contiguità spazio-temporale, sostenendo che il giudice avesse motivato solo sulla complessiva ampiezza dell'arco temporale senza rispondere alla specifica richiesta di delimitazione per gruppi di reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la domanda di riconoscimento della continuazione indica anche in via subordinata uno specifico gruppo di condotte, il giudice deve offrire una motivazione specifica su tale delimitazione. Nel caso concreto, il diniego era fondato essenzialmente sull'ampiezza complessiva dell'arco temporale, motivazione non sufficiente a escludere la continuazione con riguardo al gruppo di reati contro il patrimonio commessi nel 2017. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione va valutata anche rispetto a specifici gruppi di reati quando la domanda di parte li individui in modo autonomo; il mero dato della distanza temporale complessiva non basta, da solo, a escludere il medesimo disegno criminoso su quel gruppo delimitato.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel giudizio di esecuzione il giudice deve verificare in modo puntuale la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati già definitivamente giudicati, rispondendo alle specifiche allegazioni difensive.

  • art. 4, commi 1 e 2, l. n. 110 del 1975

    Indicata come una delle condanne definitive oggetto della richiesta di continuazione.

  • artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, c.p.

    Indicati come reati oggetto di una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.

  • art. 648 c.p.

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 5, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • artt. 56 e 628 c.p.

    Indicati come reati di una delle sentenze oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 582 c.p.

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 337 c.p.

    Indicata tra i reati definitivi oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 614 c.p.

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992

    Indicata come una delle fattispecie definitive considerate nell'istanza di continuazione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il condannato chiede il riconoscimento della continuazione, anche formulando una richiesta subordinata riferita a un gruppo specifico di reati, il giudice deve confrontarsi espressamente con tale delimitazione e motivare in modo puntuale sul punto.
  • La sola ampiezza dell'arco temporale complessivo tra i fatti non è, di per sé, motivazione sufficiente per escludere la continuazione rispetto a un sottoinsieme di condotte che presenti una specifica prossimità temporale e spaziale.
  • La valutazione del medesimo disegno criminoso non può risolversi in un richiamo generico alla eterogeneità complessiva dei reati quando la domanda sia articolata per gruppi omogenei di condotte.
  • La deduzione dello stato di dipendenza del condannato rileva solo se supportata da elementi documentali e se effettivamente pertinente alla natura delle condotte e al loro collegamento finalistico, ma nel caso deciso la censura risolutiva è stata quella sulla motivazione mancante rispetto al gruppo di reati del 2017.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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