Sentenza n. 420/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6232/2024, depositata e resa pubblica il 30.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione della prestazione. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata all’amministrazione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha inoltre disposto il deposito della documentazione comprovante l’adempimento. È stato nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, senza che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l’esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell’importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, determinata secondo criteri di non manifesta iniquità e con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I relativi termini processuali sono stati ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso infruttuosamente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui è funzionale l’astreinte.
art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo accerta una posizione spettante al privato e impone all’amministrazione una prestazione dovuta.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato, imponendo anche il deposito della documentazione comprovante l’adempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, con previsione di un termine ulteriore per l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione; il commissario può essere autorizzato a delegare le attività a un funzionario dell’amministrazione.
- Nell’esecuzione di un giudicato pecuniario, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l’amministrazione o il commissario devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per adempiere, cessazione al momento dell’adempimento spontaneo e limite massimo finalizzato a evitare una locupletazione sproporzionata del privato.
- La nomina del commissario ad acta non priva automaticamente l’amministrazione del potere di adempiere: fino all’effettivo adempimento commissariale può sussistere un esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione e del commissario.
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