Ordinanza n. 1060/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - protocollo n. 0225348/2024 del 23.12.2024, comunicata in pari data, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, nessuno escluso, ivi compresa, ove occorrer possa, la Variante al P.R.T. del Consorzio ASI della Provincia di Lecce – Progetto del 2° agglomerato di Lecce; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 9.5.2025: - del provvedimento prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0077362/15-04-2025 del 14.4.2025, notificato il 15.4.2025, con cui Responsabile S.U.A.P. del Comune di Lecce comunica “ad integrazione del divieto prot. rep_prov_le/le-supro n. 0056638 del 21.3.2025, il divieto di prosecuzione delle attività per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999,0 kwp e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicato in area a destinazione industriale ai sensi dell'art. 22-bis del d.lgs. 199/2021 con regime commerciale di cessione totale dell'energia immessa in rete”; - del provvedimento prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO n. 0056638 del 21.3.2025, notificato in pari data, con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Lecce ha disposto “il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotti dalla pratica presentata al SUAP di questo Comune in data 19/12/2024 SUPRO n.184295, per la dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 6 bis del D.lgs. 28/2011 e s.m.i. relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999,0 kwp e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicato in area a destinazione industriale a Lecce in Strada Vicinale Masseria Trapanà”; - del parere negativo n. PE019/2025 del 14.3.2025 rilasciato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione e rimozione degli effetti della pratica SUAP relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999,0 kWp, nonché precedente nota comunale e parere negativo del Consorzio ASI
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Lecce del 23 dicembre 2024 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti SUAP del 21 marzo 2025 e del 14 aprile 2025, con i quali è stato vietato di proseguire l’attività e ordinata la rimozione degli effetti prodotti dalla pratica relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999,0 kWp, ubicato in area a destinazione industriale, nonché il parere negativo espresso dal Consorzio ASI di Lecce il 14 marzo 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente. Il TAR rileva che i provvedimenti comunali inibitori sono fondati sul parere contrario del Consorzio ASI e ritiene necessario chiarire, mediante istruttoria, l’esatta interferenza del progetto con lotti, sedi viarie e parcheggi, la trasmissione e il recepimento comunale della Variante al P.R.T. del Consorzio ASI, nonché la conformità del progetto ai presupposti e ai limiti previsti dall’art. 10-bis del d.l. n. 17/2022, incluso il limite della superficie occupabile.
La decisione
Il TAR non decide nel merito la domanda di annullamento. Considerato che il Consorzio ASI, il cui parere negativo costituisce il presupposto dei provvedimenti comunali impugnati, non si è costituito, dispone l’acquisizione di una relazione puntuale del Consorzio, corredata dalla documentazione, dagli atti regolamentari e pianificatori e dagli elaborati progettuali pertinenti. La relazione dovrà chiarire: i lotti interessati e le interferenze con l’intervento; le sedi viarie e i parcheggi coinvolti e le relative interferenze; gli atti di trasmissione della Variante al P.R.T. del Consorzio ASI e gli atti comunali di recepimento; la presenza nel progetto degli elaborati necessari a verificare le condizioni dell’art. 10-bis del d.l. n. 17/2022; l’estensione dell’area dell’impianto e il rispetto del limite del 60 per cento dell’area industriale di pertinenza. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio è rinviato all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 6-bis d.lgs. 28/2011
dichiarazione di inizio lavori asseverata
La pratica presentata al SUAP è indicata come dichiarazione di inizio lavori asseverata relativa all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
art. 22-bis d.lgs. 199/2021
area a destinazione industriale
La localizzazione dell’impianto è riferita a un’area a destinazione industriale ai fini del regime richiamato nei provvedimenti.
art. 10-bis d.l. n. 17/2022
una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza
Il TAR chiede di verificare se il progetto contenga gli elaborati necessari e se l’estensione dell’impianto rispetti il limite quantitativo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando i provvedimenti comunali inibitori relativi a un intervento edilizio o produttivo sono fondati su un parere negativo di un ente terzo non costituito in giudizio, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio di una relazione dell’ente, corredata dagli atti presupposti e dalla documentazione tecnica necessaria, per verificare la concreta base fattuale e pianificatoria del parere.
- In una controversia relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale, la verifica della legittimità del divieto di prosecuzione richiede l’accertamento puntuale delle interferenze del progetto con lotti, viabilità e parcheggi e non può arrestarsi al richiamo generico a una pianificazione o a un parere contrario.
- La verifica della conformità di un impianto fotovoltaico ai limiti normativi di localizzazione e superficie deve essere condotta sulla base degli elaborati progettuali idonei a dimostrare sia l’estensione dell’area interessata sia il rispetto della soglia massima prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →