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Ordinanza

Ordinanza n. 3978/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare dei seguenti atti: 1) la delibera della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione del Ministero dell’Interno, emessa in data 21.06.2022, notificata ai ricorrenti in data 01.09.2022, avente a oggetto la definizione del contenzioso in essere per l’ex-collaboratore di giustizia, sig. -OMISSIS-, e per i nuclei familiari a lui riconducibili, con cui è stata disposta l’erogazione al collaboratore di giustizia, nonché ai suoi familiari delle somme da impiegare nella realizzazione del progetto-vita; 2) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi compreso il provvedimento attuativo del Servizio centrale di protezione n. -OMISSIS-del 04.08.2022, sempre notificato in uno alla delibera in data 01.09.2022, con il quale veniva quantificata la capitalizzazione a seguito della impugnata delibera; con richiesta di risarcimento del maggior danno, ex art. 30, comma 5, c.p.a., per l’illegittimo agire della pubblica Amministrazione;

Giustizia amministrativa202213488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Commissione centrale del 21 giugno 2022 e provvedimento attuativo del Servizio centrale di protezione del 4 agosto 2022, relativi alla capitalizzazione delle misure di assistenza e alla definizione del contenzioso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti contestano gli atti con cui l’Amministrazione ha definito il contenzioso relativo alla fuoriuscita dal programma speciale di protezione e ha quantificato le somme da erogare per la capitalizzazione delle misure assistenziali. Deducevano, in particolare, la mancata attuazione del precedente giudicato amministrativo, formatosi sulla sentenza del TAR confermata dal Consiglio di Stato, che aveva annullato la deliberazione di mancata proroga del programma di protezione; la violazione della legge n. 82/1991, del d.m. n. 161/2004, dell’effetto conformativo del giudicato e dell’art. 112 c.p.a.; il difetto di motivazione e di istruttoria, l’errore o travisamento dei fatti, l’illogicità, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta. Venivano inoltre chiesti il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., e il pagamento delle somme non contestate. Il TAR aveva già respinto la domanda cautelare. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato ulteriori atti, non impugnati, confermando la determinazione del 2022 e rideterminando l’importo dovuto.

La decisione

Il TAR accoglie l’istanza congiunta di rinvio, disponendo che il Presidente della Sezione competente fissi una nuova udienza pubblica per la trattazione del merito. Prima del rinvio, rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., due possibili questioni rituali da sottoporre al contraddittorio. In primo luogo, la domanda risarcitoria potrebbe essere tardiva: se ricondotta alla mancata esecuzione del giudicato amministrativo di annullamento, avrebbe dovuto essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata l’8 febbraio 2021, mentre il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2022. Il TAR osserva inoltre che la pretesa al pagamento delle somme dovute e non erogate potrebbe rientrare nella giurisdizione ordinaria, come già prospettato nella precedente ordinanza. In secondo luogo, il ricorso potrebbe essere improcedibile per mancata impugnazione degli atti sopravvenuti del 23 e 28 ottobre 2024, con i quali la Commissione ha confermato la determinazione del 2022 e l’Amministrazione ha rideterminato l’importo dovuto. Le parti sono invitate a depositare memorie su tali rilievi. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento degli atti, sulla domanda risarcitoria o sulla giurisdizione.

Norme richiamate

  • legge 15 marzo 1991, n. 82

    Disciplina il programma speciale di protezione cui il ricorrente e il nucleo familiare hanno aderito; è richiamata quale parametro di legittimità degli atti di cessazione e capitalizzazione delle misure.

  • d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    È indicato dai ricorrenti quale normativa regolatrice delle misure di protezione e dei relativi effetti economici.

  • art. 4, comma 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    È richiamato quale fondamento dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo.

  • art. 112 c.p.a.

    È invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di conformazione e di esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Disciplina la domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento illegittimo e prevede il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza quando la domanda non sia proposta contestualmente.

  • art. 73, comma 2, c.p.a.

    È stato utilizzato per segnalare alle parti la possibile questione di difetto di giurisdizione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni rilevanti ai fini della decisione e di sottoporle previamente al contraddittorio delle parti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di tardività o improcedibilità non ancora discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la decisione per consentire il deposito di memorie.
  • La domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento illegittimo, se non proposta con il ricorso di annullamento, deve essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
  • Quando la pretesa azionata riguarda il pagamento di somme che si assumono dovute in attuazione delle misure amministrative, il giudice amministrativo deve verificare se la controversia rientri nella giurisdizione ordinaria, anche ove la domanda sia formalmente collegata all’impugnazione di atti amministrativi.
  • L’adozione, nel corso del giudizio, di nuovi provvedimenti che confermano o sostituiscono la determinazione impugnata può rendere improcedibile il ricorso, qualora tali atti non siano impugnati e siano divenuti autonomamente lesivi della posizione del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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