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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6380/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile SPV Project 131 SRL ha impugnato la sentenza di appello per più ragioni: (1) ha censurato l'inammissibilità dichiarata dalla Corte dell'appello avverso la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela sul capo 1 (appropriazione indebita), sostenendo di avere interesse concreto all'impugnazione e richiamando giurisprudenza e profili costituzionali relativi al D.Lgs. n.36/2018; (2) ha denunciato difetto di motivazione della Corte circa la valutazione della sussistenza del credito vantato dalla parte civile (relazione con l'art. 120 LF e amministrazione straordinaria); (3) ha contestato la valutazione sulla decorrenza del termine di prescrizione e le conseguenze giuridiche conseguenti; (4) ha dedotto vizio nella motivazione con riferimento al reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.), sostenendo che la Corte non avrebbe considerato adeguatamente il rapporto fra soggetto ingannato e soggetto danneggiato e l'idoneità delle falsità a causare danno al creditore/cessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della SPV Project 131 SRL. In particolare: (a) ha confermato che la parte civile non ha interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, essendo tale pronuncia meramente processuale e priva di accertamento sul fatto-reato; (b) ha distinto la fattispecie dalla pronuncia di estinzione per prescrizione (per la quale esiste diverso orientamento che ammette l'impugnazione della parte civile) e ha ritenuto coerente la giurisprudenza richiamata dalla Corte di merito; (c) ha ritenuto infondati gli altri motivi, condividendo la valutazione di merito della Corte di appello secondo cui le false comunicazioni sociali non avevano indotto in errore né arrecato danno al creditore/cessionario (la 3-Invest aveva agito già prima delle condotte contestate) e che, alla data dei fatti, l'art. 2622 c.c. era reato di danno la cui sussistenza non era provata; (d) ha confermato la qualificazione dei fatti come rientranti in altra fattispecie (art. 2621 c.c.) e la prescrizione di tale reato; (e) ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'applicazione della pena concordata in appello per l'imputato Bosi; la sentenza ne dà applicazione senza rilievi di merito.

  • art. 2621 cod. civ.

    Considerato reato di pericolo (tutela della regolarità delle comunicazioni sociali); la Corte ha ritenuto che i fatti, così come valutati, rientrassero in questa fattispecie e siano comunque prescritti.

  • art. 2622 cod. civ.

    Reato di danno a tutela dei soci e dei creditori nella formulazione vigente all'epoca dei fatti; la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza del danno richiesto da questa norma per la parte civile/cessionaria.

  • artt. 2633 e 2636 cod. civ.

    Norme relative all'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e all'illecita influenza sull'assemblea: la Corte di appello aveva assolto gli imputati per tali capi e la ricorrente non impugnava queste statuizioni.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Prevede il diritto della parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento; la Corte ha interpretato tale facoltà in combinato con i limiti derivanti dalla natura meramente processuale della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, escludendo interesse concreto all'impugnazione in tale specifica ipotesi.

  • artt. 652-654 cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare che le sentenze di non doversi procedere per difetto di querela non producono efficacia di giudicato nei processi civili, amministrativi o disciplinari.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Citato nella disamina della sentenza che rileva la prescrizione (che richiede preliminare valutazione della eventuale causa di proscioglimento piu' piena); usato per distinguere la fattispecie prescrizione da quella del difetto di querela.

  • D.Lgs. n. 36/2018

    Richiamato dalle difese in relazione ai limiti della delega legislativa e alla procedibilità a querela per il reato di appropriazione indebita; la Corte non ha ritenuto necessario decidere profili costituzionali avanzati dalla ricorrente.

  • L. n. 69/2015

    Riforma richiamata come contesto temporale delle modifiche alle fattispecie di false comunicazioni sociali; la Corte ha considerato la normativa ante-riforma per valutare la natura del reato all'epoca dei fatti.

Massime di principio

  • La parte civile in un procedimento penale non ha interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela: tale pronuncia è meramente processuale, non contiene accertamenti sul fatto-reato e non pregiudica l'azione civile autonoma.
  • L'impugnabilità da parte civile delle sentenze di proscioglimento per prescrizione è distinta e può essere ammessa quando l'interesse concreto mira a ottenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili; ciò non vale automaticamente per la pronuncia per difetto di querela.
  • Per i reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. è fondamentale verificare la natura della fattispecie al momento dei fatti (reato di pericolo vs reato di danno): per l'art. 2622 c.c. occorre prova del danno patrimoniale subito da soci o creditori.
  • La mera cartolarizzazione o cessione del credito impone di dimostrare che il cedente o il cessionario siano stati effettivamente indotti in errore e abbiano subito il danno successivo alle condotte contestate; atti e azioni precedenti delle parti (p.es. azioni cautelari promosse prima dei fatti) possono escludere il nesso causale.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di interpretazione normativa sollevate dalla parte civile richiedono che l'impugnazione sia ammissibile e fondata su un interesse concreto: argomentazioni processuali o di conservazione delle prove non sono di per sé sufficienti a superare il limite dell'inammissibilità quando la pronuncia è di natura processuale.
  • I profili di fatto decisi in sede di merito (valutazioni probatorie) sono difficilmente sindacabili dalla Cassazione se privi di vizi logico-giuridici evidenti; le contestazioni devono focalizzarsi su errori di diritto o carenze motivazionali rilevanti.

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