Cassazione Penale, Sentenza n. 6380/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile SPV Project 131 SRL ha impugnato la sentenza di appello per più ragioni: (1) ha censurato l'inammissibilità dichiarata dalla Corte dell'appello avverso la pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela sul capo 1 (appropriazione indebita), sostenendo di avere interesse concreto all'impugnazione e richiamando giurisprudenza e profili costituzionali relativi al D.Lgs. n.36/2018; (2) ha denunciato difetto di motivazione della Corte circa la valutazione della sussistenza del credito vantato dalla parte civile (relazione con l'art. 120 LF e amministrazione straordinaria); (3) ha contestato la valutazione sulla decorrenza del termine di prescrizione e le conseguenze giuridiche conseguenti; (4) ha dedotto vizio nella motivazione con riferimento al reato di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.), sostenendo che la Corte non avrebbe considerato adeguatamente il rapporto fra soggetto ingannato e soggetto danneggiato e l'idoneità delle falsità a causare danno al creditore/cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della SPV Project 131 SRL. In particolare: (a) ha confermato che la parte civile non ha interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, essendo tale pronuncia meramente processuale e priva di accertamento sul fatto-reato; (b) ha distinto la fattispecie dalla pronuncia di estinzione per prescrizione (per la quale esiste diverso orientamento che ammette l'impugnazione della parte civile) e ha ritenuto coerente la giurisprudenza richiamata dalla Corte di merito; (c) ha ritenuto infondati gli altri motivi, condividendo la valutazione di merito della Corte di appello secondo cui le false comunicazioni sociali non avevano indotto in errore né arrecato danno al creditore/cessionario (la 3-Invest aveva agito già prima delle condotte contestate) e che, alla data dei fatti, l'art. 2622 c.c. era reato di danno la cui sussistenza non era provata; (d) ha confermato la qualificazione dei fatti come rientranti in altra fattispecie (art. 2621 c.c.) e la prescrizione di tale reato; (e) ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione all'applicazione della pena concordata in appello per l'imputato Bosi; la sentenza ne dà applicazione senza rilievi di merito.
art. 2621 cod. civ.
Considerato reato di pericolo (tutela della regolarità delle comunicazioni sociali); la Corte ha ritenuto che i fatti, così come valutati, rientrassero in questa fattispecie e siano comunque prescritti.
art. 2622 cod. civ.
Reato di danno a tutela dei soci e dei creditori nella formulazione vigente all'epoca dei fatti; la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza del danno richiesto da questa norma per la parte civile/cessionaria.
artt. 2633 e 2636 cod. civ.
Norme relative all'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori e all'illecita influenza sull'assemblea: la Corte di appello aveva assolto gli imputati per tali capi e la ricorrente non impugnava queste statuizioni.
art. 576 cod. proc. pen.
Prevede il diritto della parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento; la Corte ha interpretato tale facoltà in combinato con i limiti derivanti dalla natura meramente processuale della sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, escludendo interesse concreto all'impugnazione in tale specifica ipotesi.
artt. 652-654 cod. proc. pen.
Richiamati per evidenziare che le sentenze di non doversi procedere per difetto di querela non producono efficacia di giudicato nei processi civili, amministrativi o disciplinari.
art. 129 cod. proc. pen.
Citato nella disamina della sentenza che rileva la prescrizione (che richiede preliminare valutazione della eventuale causa di proscioglimento piu' piena); usato per distinguere la fattispecie prescrizione da quella del difetto di querela.
D.Lgs. n. 36/2018
Richiamato dalle difese in relazione ai limiti della delega legislativa e alla procedibilità a querela per il reato di appropriazione indebita; la Corte non ha ritenuto necessario decidere profili costituzionali avanzati dalla ricorrente.
L. n. 69/2015
Riforma richiamata come contesto temporale delle modifiche alle fattispecie di false comunicazioni sociali; la Corte ha considerato la normativa ante-riforma per valutare la natura del reato all'epoca dei fatti.
Massime di principio
- La parte civile in un procedimento penale non ha interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela: tale pronuncia è meramente processuale, non contiene accertamenti sul fatto-reato e non pregiudica l'azione civile autonoma.
- L'impugnabilità da parte civile delle sentenze di proscioglimento per prescrizione è distinta e può essere ammessa quando l'interesse concreto mira a ottenere l'accertamento della responsabilità ai fini civili; ciò non vale automaticamente per la pronuncia per difetto di querela.
- Per i reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. è fondamentale verificare la natura della fattispecie al momento dei fatti (reato di pericolo vs reato di danno): per l'art. 2622 c.c. occorre prova del danno patrimoniale subito da soci o creditori.
- La mera cartolarizzazione o cessione del credito impone di dimostrare che il cedente o il cessionario siano stati effettivamente indotti in errore e abbiano subito il danno successivo alle condotte contestate; atti e azioni precedenti delle parti (p.es. azioni cautelari promosse prima dei fatti) possono escludere il nesso causale.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di interpretazione normativa sollevate dalla parte civile richiedono che l'impugnazione sia ammissibile e fondata su un interesse concreto: argomentazioni processuali o di conservazione delle prove non sono di per sé sufficienti a superare il limite dell'inammissibilità quando la pronuncia è di natura processuale.
- I profili di fatto decisi in sede di merito (valutazioni probatorie) sono difficilmente sindacabili dalla Cassazione se privi di vizi logico-giuridici evidenti; le contestazioni devono focalizzarsi su errori di diritto o carenze motivazionali rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →