Sentenza n. 1145/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza, anteriormente al ricorso, della sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2113 del 23 dicembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento dovuto e, quindi, aveva dato piena esecuzione al titolo giudiziale. Non risultano dedotti ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni sul contenuto dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall’Amministrazione fosse pienamente satisfattivo. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata in base alla soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate valutando virtualmente la soccombenza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese processuali; il giudice deve valutare la soccombenza virtuale, verificando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, tale condotta giustifica, in linea di principio, la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
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