Ordinanza n. 34/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento della Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari prot. 1199903 del 29 settembre 2021, del decreto dirigenziale di non ammissibilità n. 344 del 27 settembre 2021, della comunicazione del provvedimento di non ammissibilità della Regione Marche - Servizio Politiche Agroalimentari prot. 1007013 dell'11 agosto 2021; - ove occorra, del Bando avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando Filiere Corte e Mercati Locali”, approvato con decreto dirigenziale n. 362 del 14 luglio 2020, in parte qua; - ove occorra, del Bando avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali”, approvato con decreto dirigenziale n. 336 del 7 agosto 2019, in parte qua; - ove occorra, del Bando avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Bando Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali”, approvato con decreto dirigenziale n. 241 del 9 agosto 2018, in parte qua; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di non ammissibilità della domanda nell’ambito del bando "Filiere Corte e Mercati Locali" e atti presupposti, inclusi i relativi bandi del Programma di sviluppo rurale
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento regionale di non ammissibilità, il decreto dirigenziale di non ammissibilità e la comunicazione del relativo esito, chiedendo altresì, ove occorrente, l’annullamento in parte qua dei bandi relativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020, concernenti le filiere corte e i mercati locali e gli investimenti in immobilizzazioni materiali, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non emergono le specifiche censure di legittimità dedotte nel ricorso. La parte ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ritenendo opportuno, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, acquisire ulteriori elementi sulla vicenda, ha disposto un’istruttoria ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando alla Regione intimata di depositare al più presto una dettagliata relazione sui fatti oggetto del contenzioso e ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della decisione. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale espressione dei principi di effettività e concentrazione del giudizio, posti a fondamento della richiesta di acquisizione istruttoria.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato in collegamento con le esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Costituisce la base normativa per ordinare all’amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli atti o documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per la decisione e ciò è funzionale alla celerità, all’effettività e alla concentrazione del giudizio, può ordinare all’amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sui fatti controversi e della documentazione utile, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- L’ordinanza che dispone gli incombenti istruttori non definisce la domanda principale di annullamento e non consente, in assenza di ulteriori statuizioni, di individuare una parte vittoriosa nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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