Sentenza n. 503/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione, a firma del Dirigente Scolastico, all’esame di Stato della studentessa -OMISSIS-, del Consiglio di Classe -OMISSIS-all’esito dello scrutinio finale in data 10 giugno 2025, comunicato in data 11 giugno 2025, - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso ed in particolare degli sconosciuti verbali di scrutinio che hanno preceduto la determinazione di non ammissione del 10.06.2025, - per l’accertamento del diritto della studentessa -OMISSIS- all’ammissione all’esame di Stato; - per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad ammettere la ricorrente allo svolgimento dell’esame di Stato, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore della ricorrente. B) Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione: - del provvedimento finale con esito “Non Diplomato” del 28.06.2025, della Commissione “-OMISSIS- – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025; - per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell’esito delle prove di esame di Stato sostenute dalla ricorrente e/o alla rinnovazione della prova orale da parte di diversa Commissione, sulla base della normativa relativa ai candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali (BES); - per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rivalutazione dell’esito delle prove di esame di Stato sostenute dalla ricorrente e/o alla rinnovazione della prova orale da parte di diversa Commissione, sulla base della normativa relativa ai candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali (BES); - per l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare: - del verbale n. -OMISSIS- di inizio delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte; - del verbale n. -OMISSIS- riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso nonché l’eventuale prosecuzione e completamento dell’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati, - del verbale n. -OMISSIS- riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio e dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso nonché l’eventuale prosecuzione e completamento dell’esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati; - del verbale n. -OMISSIS- di predisposizione dei materiali per il colloquio del giorno 28 giugno 2026 (rectius 2025); - del verbale n. -OMISSIS- relativo allo svolgimento dei colloqui e all’attribuzione dei punteggi. - del verbale n. -OMISSIS- della riunione della commissione/classe destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d’esame; - dello sconosciuto verbale della riunione della Commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale e riportante la deliberazione di bocciatura dell'alunna; - del verbale n. -OMISSIS- del Consiglio di classe-OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2024/2025, depositato dal Ministero dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 11.07.2025; C) per quanto riguarda l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la richiesta di misure – anche monocratiche - ritenute più idonee per assicurare l’esecuzione della tutela cautelare accordata con la citata ordinanza cautelare; D) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti notificati in data 19.9.2025: - di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare: - di tutte le sconosciute determinazioni della Commissione; - del verbale della Commissione della seduta del giorno 4/9/2025; - dello sconosciuto esito finale della Commissione “-OMISSIS-. – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025, e la condanna, dell’Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in favore della ricorrente; E) per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati il 31.10.2025: - la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, dell’esito finale della Commissione “-OMISSIS- – -OMISSIS-”; -OMISSIS-”, conclusivo del II ciclo di istruzione 2024/2025, che ha corrisposto alla studentessa un punteggio pari a 56/100, sulla base della griglia di valutazione della prova orale del 2.9.2025; - nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previa sospensione e/o adozione di idonea misura cautelare, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso e, in particolare: - della “griglia di valutazione della prova orale - Studentessa con DSA - -OMISSIS- -OMISSIS-” del 2.09.2025, - del verbale “n. -OMISSIS- relativo alla rivalutazione del colloquio e attribuzione dei punteggi sulla base della griglia di valutazione revisionata”, Prot. n. -OMISSIS- del 4.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile l'intero giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell'istanza depositata dalla ricorrente il 23 marzo 2026. La decisione non esamina nel merito la legittimità della non ammissione, dell'esito dell'esame, dei verbali, della griglia di valutazione o delle modalità applicate alla studentessa con DSA/BES. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: non ammissione all'esame di Stato, successivo esito negativo dell'esame e atti di rivalutazione del colloquio e attribuzione del punteggio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione all'esame di Stato, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ammissione, la condanna dell'amministrazione a consentire lo svolgimento dell'esame e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti aveva contestato l'esito finale dell'esame, inizialmente indicato come “Non Diplomato”, nonché i verbali relativi alla correzione e valutazione delle prove scritte, alla definizione delle modalità e dei criteri del colloquio, allo svolgimento delle prove e all'attribuzione dei punteggi, deducendo la necessità di rivalutazione o rinnovazione della prova orale secondo la disciplina applicabile ai candidati con DSA e BES. Con ulteriori motivi aggiunti aveva impugnato gli atti adottati all'esito della rivalutazione, compresa la griglia di valutazione della prova orale e il verbale di attribuzione dei punteggi, contestando l'esito finale pari a 56/100 e chiedendo anche il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia e ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della definizione processuale della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e dimostra la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può riguardare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti contro atti successivi collegati alla medesima vicenda.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito per sopravvenuta carenza di interesse su istanza della parte ricorrente.
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