Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/10/2020 n. 7456 - Comm. Trib. Prov. Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per €287,25 (imposta di registro 2012) per illegittimità della notifica via PEC: l'atto era allegato in formato PDF semplice e non in p7m, quindi privo di firma digitale, con conseguente presunta incertezza sull'autore, sull'integrità del documento e mancata attestazione di conformità, in violazione degli artt. 20,21,22,23,23-bis e 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che la notifica via PEC sia avvenuta e che l'uso di un file PDF come copia per immagine di un documento cartaceo sia legittimo e idoneo a notificare l'atto. Eventuali vizi relativi alla forma della notificazione sarebbero comunque sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., se è stato raggiunto lo scopo essenziale dell'atto (conoscenza da parte del destinatario). Inoltre la contestazione generica della conformità del PDF all'originale è stata considerata inidonea a disconoscere la prova documentale senza una dichiarazione specifica di falsezza. Sono compensate integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), artt. 20, 21, 22, 23, 23-bis, 71

    Le disposizioni sul documento informatico e sulle modalità di formazione e trasmissione non escludono che la notifica via PEC si realizzi mediante copia per immagine (PDF) o duplicato informatico; l'illegittimità formale non è automatica se la notifica ha raggiunto il destinatario

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    Sanatoria per raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto

    Se la notificazione, pur con vizi formali, ha comunque consentito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e il raggiungimento dello scopo legale, il vizio si considera sanato

  • Cass. Sez. Un. n. 7665/2016

    Giurisprudenza di legittimità che ammette la sanatoria delle notifiche via PEC che, pur irrituali, hanno comunque prodotto conoscenza dell'atto e quindi il raggiungimento dello scopo

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 30948/2019

    Ha chiarito le differenze tra "copia per immagine" e "duplicato informatico" (art.1 lett. i-ter e i-quinquies CAD) e ammesso la notifica mediante allegazione di copia per immagine in formato PDF quale documento informatico valido per la notifica

  • Cass. n. 28096/2009 e Cass. n. 14416/2013

    Principi sulla inidoneità delle contestazioni generiche a disconoscere documenti offerti in copia: è necessaria una dichiarazione specifica e circostanziata per negare la genuinità della copia

Massime di principio

  • La notificazione via PEC è valida anche se l'allegato è un PDF semplice realizzato come copia per immagine di un documento cartaceo: non è sempre necessario l'allegato p7m o la firma digitale se il documento è copia informatica
  • Se la notificazione ha effettivamente prodotto la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, eventuali vizi formali possono essere sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
  • Il mero fatto che il file non sia in formato p7m non comporta automaticamente l'invalidità della notifica quando il PDF costituisce copia informatica o duplicato dell'atto
  • Per contestare l'autenticità o la conformità di una copia informatica occorre un disconoscimento specifico e circostanziato; contestazioni generiche sono inidonee
  • In situazioni analoghe valutare (i) se l'allegato è duplicato informatico dell'atto digitale originario o copia per immagine di un cartaceo, (ii) se il destinatario ha effettivamente ricevuto e potuto prendere conoscenza dell'atto, e (iii) se sussistono elementi oggettivi per un disconoscimento qualificato della copia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.