Sentenza del 07/10/2020 n. 7456 - Comm. Trib. Prov. Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per €287,25 (imposta di registro 2012) per illegittimità della notifica via PEC: l'atto era allegato in formato PDF semplice e non in p7m, quindi privo di firma digitale, con conseguente presunta incertezza sull'autore, sull'integrità del documento e mancata attestazione di conformità, in violazione degli artt. 20,21,22,23,23-bis e 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che la notifica via PEC sia avvenuta e che l'uso di un file PDF come copia per immagine di un documento cartaceo sia legittimo e idoneo a notificare l'atto. Eventuali vizi relativi alla forma della notificazione sarebbero comunque sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., se è stato raggiunto lo scopo essenziale dell'atto (conoscenza da parte del destinatario). Inoltre la contestazione generica della conformità del PDF all'originale è stata considerata inidonea a disconoscere la prova documentale senza una dichiarazione specifica di falsezza. Sono compensate integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), artt. 20, 21, 22, 23, 23-bis, 71
Le disposizioni sul documento informatico e sulle modalità di formazione e trasmissione non escludono che la notifica via PEC si realizzi mediante copia per immagine (PDF) o duplicato informatico; l'illegittimità formale non è automatica se la notifica ha raggiunto il destinatario
Art. 156, comma 3, c.p.c.
Sanatoria per raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto
Se la notificazione, pur con vizi formali, ha comunque consentito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e il raggiungimento dello scopo legale, il vizio si considera sanato
Cass. Sez. Un. n. 7665/2016
Giurisprudenza di legittimità che ammette la sanatoria delle notifiche via PEC che, pur irrituali, hanno comunque prodotto conoscenza dell'atto e quindi il raggiungimento dello scopo
Corte di Cassazione, sentenza n. 30948/2019
Ha chiarito le differenze tra "copia per immagine" e "duplicato informatico" (art.1 lett. i-ter e i-quinquies CAD) e ammesso la notifica mediante allegazione di copia per immagine in formato PDF quale documento informatico valido per la notifica
Cass. n. 28096/2009 e Cass. n. 14416/2013
Principi sulla inidoneità delle contestazioni generiche a disconoscere documenti offerti in copia: è necessaria una dichiarazione specifica e circostanziata per negare la genuinità della copia
Massime di principio
- La notificazione via PEC è valida anche se l'allegato è un PDF semplice realizzato come copia per immagine di un documento cartaceo: non è sempre necessario l'allegato p7m o la firma digitale se il documento è copia informatica
- Se la notificazione ha effettivamente prodotto la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, eventuali vizi formali possono essere sanati ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
- Il mero fatto che il file non sia in formato p7m non comporta automaticamente l'invalidità della notifica quando il PDF costituisce copia informatica o duplicato dell'atto
- Per contestare l'autenticità o la conformità di una copia informatica occorre un disconoscimento specifico e circostanziato; contestazioni generiche sono inidonee
- In situazioni analoghe valutare (i) se l'allegato è duplicato informatico dell'atto digitale originario o copia per immagine di un cartaceo, (ii) se il destinatario ha effettivamente ricevuto e potuto prendere conoscenza dell'atto, e (iii) se sussistono elementi oggettivi per un disconoscimento qualificato della copia
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