Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34874/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento ICI/IMU relativo al possesso di aree edificabili per il periodo d'imposta 2008. Quattro motivi di ricorso: (1) illegittimità della delega di funzioni del dirigente al responsabile del servizio tributi (d.lgs. 165/2001 art.17, c.1-bis e d.lgs. 267/2000 art.107), per mancanza di specifiche ragioni e predeterminazione temporale; (2) censura processuale per omissione del giudice del gravame nel pronunciarsi su alcuni motivi di appello; (3) insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento in ordine ai presupposti e ai criteri di quantificazione del valore delle aree (d.lgs. 504/1992 art.5, c.5 e norme correlate); (4) omissione del giudice nel valutare la congruità del valore di mercato assunto dall'ente accertatore.

La decisione

Il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e ha rinunciato al ricorso in relazione a tale definizione. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata e della rinuncia del ricorrente. In motivazione la Corte richiama che l'adesione alla definizione agevolata comporta rinuncia ai giudizi pendenti e che, in caso di estinzione per tale causa, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; inoltre non si applica l'ulteriore contributo unificato in questa ipotesi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1-bis

    Disciplina della delega di funzioni nei rapporti di pubblico impiego; la censura verteva sulla carenza di specifiche e comprovate ragioni della delega e sulla predeterminazione temporale. La Corte non ha risolto il merito della questione, avendo estinto il giudizio per definizione agevolata.

  • d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107

    Norma sullo svolgimento delle funzioni dirigenziali negli enti locali, richiamata in relazione alla legittimità della delega. Anche questa questione non è stata decisa nel merito per estinzione del giudizio.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5

    Stabilisce i criteri di determinazione della base imponibile per aree fabbricabili (destinazione d'uso, oneri, prezzi medi di mercato, metodi di rilevazione). Il ricorrente lamentava insufficiente motivazione dell'avviso rispetto a questi elementi; la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'estinzione del giudizio.

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la decisione definitiva non valuta il merito della questione per estinzione.

  • l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162

    Richiamata tra le norme in tema di imposizione e motivazione degli atti impositivi; non è stata applicata nel merito per estinzione del processo.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 c. 2, 19, 24 c. 2

    Norme processuali tributarie relative a motivazione e oneri probatori; citate nelle doglianze sulla motivazione dell'avviso e sugli obblighi del giudice, ma il giudizio viene estinto per definizione agevolata prima di decidere sui motivi.

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, c. 8-bis conv. in l. n. 176 del 2020

    Norme emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica.

  • d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1 conv. in l. n. 15 del 2022

    Ulteriore norma emergenziale richiamata per la disciplina del procedimento in camera di consiglio.

  • d.l. n. 119 del 2018, art. 3 conv. in l. n. 136 del 2018

    Norma sulla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; l'adesione a tale definizione è stata prodotta dal ricorrente e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • d.l. n. 193 del 2016, art. 6

    Richiamata per il principio che l'adesione alla procedura di definizione comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti, determinando l'estinzione del processo se tale adesione è depositata.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Prevede l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in caso di definizione agevolata e disciplina delle spese in tale ipotesi; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, c. 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che l'ulteriore versamento del contributo non si applica nell'ipotesi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, in quanto tale norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con contestuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e deposito della relativa documentazione, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso successiva all'adesione alla definizione agevolata equivale a quanto impegnato nella domanda di adesione e deve essere considerata come causa di estinzione del processo (con conseguente chiusura senza decisione del merito).
  • In casi di estinzione dovuta a definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non si applicano automaticamente le regole ordinarie di condanna alle spese a carico del rinunciante quando ciò contrastasse la ratio della definizione agevolata.
  • Le questioni sostanziali sollevate (es. validità della delega dirigenziale o carenza di motivazione dell'avviso di accertamento sulla base dei criteri di valorizzazione delle aree) possono restare inespresse se il giudizio si estingue per adesione alla definizione; pertanto, per ottenere una pronuncia di merito è necessario non rinunciare al giudizio mediante definizione dei ruoli.
  • La corretta impostazione di un ricorso tributario richiede la puntuale allegazione e richiesta di esame delle prove e delle doglianze (ad es. documentazione sul metodo di valutazione, prezzi di mercato, funzione urbanistica) perché tali questioni possono non essere più giudicate se sopravviene una definizione agevolata.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa non trova applicazione nelle ipotesi di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata, essendo destinato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.