Cassazione Civile, Sentenza n. 34874/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI/IMU relativo al possesso di aree edificabili per il periodo d'imposta 2008. Quattro motivi di ricorso: (1) illegittimità della delega di funzioni del dirigente al responsabile del servizio tributi (d.lgs. 165/2001 art.17, c.1-bis e d.lgs. 267/2000 art.107), per mancanza di specifiche ragioni e predeterminazione temporale; (2) censura processuale per omissione del giudice del gravame nel pronunciarsi su alcuni motivi di appello; (3) insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento in ordine ai presupposti e ai criteri di quantificazione del valore delle aree (d.lgs. 504/1992 art.5, c.5 e norme correlate); (4) omissione del giudice nel valutare la congruità del valore di mercato assunto dall'ente accertatore.
La decisione
Il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e ha rinunciato al ricorso in relazione a tale definizione. La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata e della rinuncia del ricorrente. In motivazione la Corte richiama che l'adesione alla definizione agevolata comporta rinuncia ai giudizi pendenti e che, in caso di estinzione per tale causa, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; inoltre non si applica l'ulteriore contributo unificato in questa ipotesi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, c. 1-bis
Disciplina della delega di funzioni nei rapporti di pubblico impiego; la censura verteva sulla carenza di specifiche e comprovate ragioni della delega e sulla predeterminazione temporale. La Corte non ha risolto il merito della questione, avendo estinto il giudizio per definizione agevolata.
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107
Norma sullo svolgimento delle funzioni dirigenziali negli enti locali, richiamata in relazione alla legittimità della delega. Anche questa questione non è stata decisa nel merito per estinzione del giudizio.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5
Stabilisce i criteri di determinazione della base imponibile per aree fabbricabili (destinazione d'uso, oneri, prezzi medi di mercato, metodi di rilevazione). Il ricorrente lamentava insufficiente motivazione dell'avviso rispetto a questi elementi; la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'estinzione del giudizio.
l. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la decisione definitiva non valuta il merito della questione per estinzione.
l. n. 296 del 2006, art. 1, c. 162
Richiamata tra le norme in tema di imposizione e motivazione degli atti impositivi; non è stata applicata nel merito per estinzione del processo.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 c. 2, 19, 24 c. 2
Norme processuali tributarie relative a motivazione e oneri probatori; citate nelle doglianze sulla motivazione dell'avviso e sugli obblighi del giudice, ma il giudizio viene estinto per definizione agevolata prima di decidere sui motivi.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, c. 8-bis conv. in l. n. 176 del 2020
Norme emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica.
d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1 conv. in l. n. 15 del 2022
Ulteriore norma emergenziale richiamata per la disciplina del procedimento in camera di consiglio.
d.l. n. 119 del 2018, art. 3 conv. in l. n. 136 del 2018
Norma sulla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo; l'adesione a tale definizione è stata prodotta dal ricorrente e ha determinato l'estinzione del giudizio.
d.l. n. 193 del 2016, art. 6
Richiamata per il principio che l'adesione alla procedura di definizione comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti, determinando l'estinzione del processo se tale adesione è depositata.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Prevede l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in caso di definizione agevolata e disciplina delle spese in tale ipotesi; la Corte l'ha applicata per dichiarare l'estinzione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, c. 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto che l'ulteriore versamento del contributo non si applica nell'ipotesi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, in quanto tale norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, con contestuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e deposito della relativa documentazione, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso successiva all'adesione alla definizione agevolata equivale a quanto impegnato nella domanda di adesione e deve essere considerata come causa di estinzione del processo (con conseguente chiusura senza decisione del merito).
- In casi di estinzione dovuta a definizione agevolata, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non si applicano automaticamente le regole ordinarie di condanna alle spese a carico del rinunciante quando ciò contrastasse la ratio della definizione agevolata.
- Le questioni sostanziali sollevate (es. validità della delega dirigenziale o carenza di motivazione dell'avviso di accertamento sulla base dei criteri di valorizzazione delle aree) possono restare inespresse se il giudizio si estingue per adesione alla definizione; pertanto, per ottenere una pronuncia di merito è necessario non rinunciare al giudizio mediante definizione dei ruoli.
- La corretta impostazione di un ricorso tributario richiede la puntuale allegazione e richiesta di esame delle prove e delle doglianze (ad es. documentazione sul metodo di valutazione, prezzi di mercato, funzione urbanistica) perché tali questioni possono non essere più giudicate se sopravviene una definizione agevolata.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa non trova applicazione nelle ipotesi di estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata, essendo destinato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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