Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13636/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mandato stipulato nel 2007 tra una società e un'associazione operante nel settore degli amministratori di condominio. A garanzia del pagamento di somme dovute all'associazione venne rilasciata una garanzia bancaria a prima richiesta. L'associazione comunicò la risoluzione del contratto per inadempimento e chiese l'escussione della garanzia; la banca pagò l'importo garantito. Le parti attrici chiesero in giudizio la declaratoria di nullità del mandato, in subordine la risoluzione per grave inadempimento o eccessiva onerosità, la declaratoria di nullità di una clausola di rinuncia preventiva alla liberazione del fideiussore e l'accertamento dell'assenza di somme dovute all'associazione, oltre al risarcimento dei danni. L'associazione resistette e propose riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto, l'accertamento del proprio diritto a trattenere la somma garantita e la condanna al pagamento del residuo credito, nonché il risarcimento del danno all'immagine. Il Tribunale rigettò le domande attoree e accolse la riconvenzionale. In appello, una sola delle attrici impugnò la decisione, ma la Corte territoriale ritenne che in primo grado vi fosse stata una rinuncia valida alla domanda da parte del difensore e, conseguentemente, confermò la sentenza. Nel ricorso per cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 84, 183 e 306 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come semplice rinuncia alla domanda ciò che, in realtà, era una rinuncia all'intera pretesa/azione, atto che richiede mandato speciale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello, poiché la Corte d'appello avrebbe considerato rinunciate anche le difese contro la domanda riconvenzionale, mentre la rinuncia poteva riguardare solo la domanda principale e non l'opposizione alla riconvenzionale. La Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha ribadito che la rinuncia all'intera pretesa azionata è un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede mandato speciale ad hoc, mentre la mera rinuncia a singoli capi di domanda rientra nei poteri del difensore; ha inoltre affermato che la rinuncia alla domanda non può estendersi implicitamente alle difese contro la domanda riconvenzionale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame del merito dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva ritenuto valida la rinuncia alla domanda e aveva confermato la decisione di primo grado senza esaminare nel merito le censure contro la domanda riconvenzionale. Il giudizio è stato rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello della ricorrente alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia all'intera pretesa azionata costituisce atto di disposizione del diritto in contesa e richiede un mandato speciale ad hoc; il semplice mandato ad litem non basta.

  • art. 183 c.p.c.

    La rinuncia a una parte della domanda o a singoli capi può rientrare nella facoltà di modificare domande e conclusioni nel corso del giudizio, quindi nei poteri del difensore munito di mandato ordinario.

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio è distinta dalla rinuncia alla domanda e richiede forme rigorose e accettazione della controparte.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non può considerare rinunciate, per effetto della rinuncia alla domanda principale, anche le difese e contestazioni svolte contro la domanda riconvenzionale, sulle quali deve pronunciarsi se devolute con l'impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione di legge invocato per censurare l'erronea qualificazione della rinuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale invocato per l'omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalle domande riconvenzionali per la liquidazione equitativa del danno all'immagine e reputazione commerciale.

Massime di principio

  • La rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore è un atto di disposizione del diritto sostanziale controverso e, come tale, richiede un mandato speciale ad hoc al difensore.
  • La rinuncia a singoli capi della domanda o a una parte dell'originaria pretesa, quando si inserisce nella fisiologica modifica delle domande nel corso del processo, rientra nei poteri del difensore munito di mandato ad litem.
  • La rinuncia alla domanda principale non può essere automaticamente estesa alle difese, eccezioni e contestazioni svolte contro una domanda riconvenzionale: su tali profili il giudice deve comunque pronunciarsi se ritualmente devoluti in appello.
  • Ai fini della validità della rinuncia processuale occorre distinguere con precisione tra rinuncia alla domanda, rinuncia agli atti e rinuncia all'azione, perché ciascun atto comporta presupposti e poteri rappresentativi diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.