Sentenza n. 232/2026 - Palermo, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza - inoltrata al Comune di Palermo in data 11 luglio 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell’ASP di Palermo in data 28 luglio 2025 - con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto la predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00 nell’interesse del disabile -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull'istanza di predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (rappresentante del disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale genitore e amministratore di sostegno del disabile, ha impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Palermo e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull'istanza presentata l'11 luglio 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell'ASP il 28 luglio 2025, diretta a ottenere la predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 l. 328/2000. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che le amministrazioni avevano predisposto il piano richiesto il 13 novembre 2025, dopo circa cinque mesi dalla presentazione dell'istanza e dopo l'introduzione del ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva adottato il piano individualizzato richiesto e aveva quindi soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non residuava una controversia attuale sul silenzio. Nonostante ciò, il Collegio ha posto le spese a carico del Comune e dell'ASP, poiché l'istanza era stata riscontrata soltanto dopo circa cinque mesi e successivamente alla proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, nella misura di euro 750,00 a carico di ciascuna amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato in favore della persona disabile.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta l'atto richiesto e viene meno l'oggetto sostanziale della controversia.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento o compie l'attività richiesta, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta adozione dell'atto richiesto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite quando il comportamento amministrativo, consistito nel provvedere tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, abbia reso necessario il giudizio.
- Quando più amministrazioni sono tenute per legge a provvedere sull'istanza, le spese di lite possono essere poste a carico di ciascuna di esse in relazione alla rispettiva soccombenza.
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