Cassazione Penale, Sentenza n. 27535/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro l'autorizzazione all'ascolto e alla registrazione delle telefonate del ricorrente e la successiva proroga. Si censura violazione ed errata applicazione dell'art. 18-ter Ord. pen. e vizio di motivazione: si sostiene che l'istruttoria non aveva fornito elementi specifici e circostanziati collegabili a Intelisano (la segnalazione era anonima e non indicava chiaramente i soggetti), che l'unica telefonata rilevante (del 27/02/2021 con Virgilio Papotto) era innocua e che vi fu omessa notifica integrale del provvedimento di proroga, per cui il detenuto non avrebbe potuto conoscere le ragioni del trattenimento della corrispondenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza: la disciplina prevede limitazioni ai colloqui e alle telefonate per i detenuti 4-bis e l'istruttoria svolta aveva evidenziato esigenze di ordine e sicurezza giustificanti l'ascolto e la proroga per il tempo necessario, anche per verificare ipotesi di illecito disciplinare (conversazioni con persone non autorizzate). La Corte ha richiamato l'art. 39 d.P.R. n.230/2000 (e la relativa previsione di registrazione per i detenuti 4-bis), ha precisato che il detenuto che richiede l'autorizzazione al colloquio telefonico in tale status rinuncia alla riservatezza della conversazione e che il contenuto registrato può essere utilizzato senza attivare la procedura di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. Quanto alla notifica, la Corte ha ritenuto sufficiente l'informazione dell'adozione del provvedimento e la possibilità per il detenuto di ottenere copia integrale; inoltre il ricorrente non aveva contestato la notifica del provvedimento iniziale. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 230/2000, art. 39
l'autorità giudiziaria competente a disporre il controllo sulla corrispondenza epistolare ... può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature; è sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis
La norma autorizza l'ascolto e la registrazione delle telefonate per specifiche esigenze di sicurezza; per i detenuti sottoposti a regime 4-bis la registrazione è obbligatoria e la richiesta del detenuto implica rinuncia alla riservatezza della conversazione
Ordinamento penitenziario, art. 18-ter
Disciplina il trattenimento della corrispondenza e l'obbligo di informare immediatamente il detenuto del provvedimento; la giurisprudenza richiede che il detenuto possa prendere visione del provvedimento o ottenerne copia per garantire la conoscibilità delle ragioni
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
Individua i reati che giustificano misure carcerarie più restrittive; la condanna per reati 4-bis legittima misure limitative nei rapporti con l'esterno per esigenze di tutela della collettività
Codice di procedura penale, artt. 266 e ss.
Norme ordinarie sulle intercettazioni: la Corte ha precisato che l'utilizzo delle registrazioni delle conversazioni telefoniche di detenuti 4-bis non richiede l'attivazione di questa procedura specifica (ossia non è necessario seguire il percorso delle intercettazioni comuni)
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U., n. 25079/2003; Sez. 1, n. 5317-18/2017; Sez. F, n. 38560/2014; Sez. 1, n. 20269/2020 Guarino)
Giurisprudenza consolidata che: 1) legittima la disciplina differenziata per i detenuti 4-bis; 2) conferma che la registrazione delle conversazioni autorizzate è prevista e utilizzabile; 3) precisa che il detenuto va immediatamente informato e può ottenere copia del provvedimento di trattenimento della corrispondenza
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 4-bis, le telefonate autorizzate sono soggette a registrazione e il detenuto, chiedendo l'autorizzazione, perde la riservatezza di quella conversazione: le registrazioni sono utilizzabili senza attivare le ordinarie procedure di intercettazione
- Una segnalazione anonima o confidenziale può legittimare controlli se l'istruttoria dell'amministrazione penitenziaria e del giudice evidenzia esigenze di ordine e sicurezza anche se non sempre sono necessarie indicazioni nominali iniziali, purché emerga un nesso con comportamenti concretamente rilevanti
- La misura di ascolto deve essere adottata per il tempo strettamente necessario e proporzionata alle esigenze di ordine e sicurezza; la sua proroga è giustificabile se sussistono elementi che rendono necessario proseguire le verifiche
- Il detenuto ha diritto all'informazione immediata dell'adozione del provvedimento che trattiene la corrispondenza e alla possibilità di prendere visione o ottenere copia integrale del provvedimento; la sola comunicazione dell'avvenuta adozione può essere sufficiente se il diritto alla conoscibilità è garantito tramite rilascio di copia
- In sede di impugnazione è necessario documentare specificamente l'assenza di presupposti o la sproporzione della misura: censure generiche su indeterminatezza della segnalazione incontrano un elevato grado di tolleranza giudiziaria se l'istruttoria trova riscontri sulle esigenze di sicurezza
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