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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-208/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE – Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, paragrafo 1 – Debiti non pagati – Decisioni giudiziarie – Ingiunzioni di pagamento – Notifica – Debitore che risiede presso un indirizzo sconosciuto in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. — Cause riunite C-208/20 e C-256/20

Giurisprudenza europea62020CJ0208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato che il regolamento sull’assunzione delle prove non copre la ricerca dell’indirizzo di un debitore in un altro Stato membro ai fini della notifica di un provvedimento giudiziario. Ha inoltre chiarito che il regolamento Bruxelles I bis non disciplina l’esecutività o la validità delle ingiunzioni di pagamento emesse dal giudice nazionale. Le questioni relative all’annullamento o all’acquisizione di efficacia dell’ingiunzione restano quindi rimesse al diritto processuale interno.

Rinvio pregiudiziale su notificazione di ingiunzioni di pagamento a debitori residenti in un altro Stato membro e sulla portata dei regolamenti n. 1206/2001 e n. 1215/2012.

La questione giuridica

Se il regolamento n. 1206/2001 consenta o imponga al giudice nazionale di chiedere all’autorità di un altro Stato membro informazioni sul recapito di un convenuto/debitore ivi residente, quando il diritto nazionale prevede ricerche d’ufficio in patria; e se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 osti all’emissione o all’esecutività di un’ingiunzione di pagamento quando risulti probabile o certo che il debitore non risieda abitualmente nella giurisdizione del giudice, imponendone eventualmente l’annullamento d’ufficio.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001 non si applica alla ricerca, in un altro Stato membro, dell’indirizzo di una persona alla quale deve essere notificata una decisione giudiziaria, poiché tale attività non costituisce assunzione di prove. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 riguarda solo la ripartizione della competenza giurisdizionale e non disciplina né le condizioni di esecutività né la validità delle decisioni nazionali: pertanto non osta a che un’ingiunzione di pagamento divenga esecutiva e non impone il suo annullamento per il solo fatto che risulti che il debitore non risiede abitualmente nella giurisdizione del giudice.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE
  • Articolo 47, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1206/2001
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 1206/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1206/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012

Rinvio pregiudiziale su ricerca dell’indirizzo del debitore e ingiunzioni di pagamento transfrontaliere

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in controversie di recupero di crediti per forniture di energia e per un mutuo. Il problema nasceva dal fatto che, dopo l’emissione di ingiunzioni di pagamento, il giudice aveva constatato che i destinatari probabilmente risiedevano in un altro Stato membro e non erano reperibili all’indirizzo bulgaro risultante dai registri.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑208/20 vi erano tre controversie: una di Toplofikatsia Sofia EAD, una di CHEZ Elektro Bulgaria AD e una di Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia EOOD, tutte rivolte contro persone fisiche per debiti non pagati. Nella causa C‑256/20 Toplofikatsia Sofia EAD agiva contro una persona fisica per fatture non pagate. In tutti i casi il giudice bulgaro aveva emesso o avviato ingiunzioni di pagamento e aveva tentato la notifica all’indirizzo risultante dal registro della popolazione, senza riuscire a reperire i debitori, che secondo informazioni acquisite vivevano in Germania o in Francia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se, quando il diritto nazionale impone al giudice di cercare d’ufficio l’indirizzo del destinatario in Bulgaria, lo stesso obbligo valga anche per la ricerca dell’indirizzo in un altro Stato membro;
  • se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 impedisca l’emissione o l’esecutività di un’ingiunzione di pagamento quando sia probabile o certo che il debitore non risieda nella giurisdizione del giudice;
  • se, in tale ipotesi, il giudice debba annullare d’ufficio l’ingiunzione anche in assenza di una norma interna espressa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 267 TFUE;
  • l’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
  • l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta;
  • il regolamento (CE) n. 1206/2001, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);
  • il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte dichiara irricevibile la parte della prima questione fondata sull’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE, sulla Carta e sui principi di non discriminazione ed equivalenza, perché il giudice nazionale non aveva spiegato il necessario collegamento tra tali disposizioni e le controversie principali.

Quanto al regolamento n. 1206/2001, la Corte osserva che esso si applica solo alle richieste di assunzione di prove in materia civile o commerciale. La ricerca dell’indirizzo di una persona cui deve essere notificata una decisione giudiziaria non è una misura di assunzione delle prove. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento presuppone che l’indirizzo delle parti sia già noto nella richiesta. Ne consegue che la domanda di un giudice di uno Stato membro diretta a conoscere il domicilio di una persona in un altro Stato membro non rientra nel campo di applicazione del regolamento.

Ragionamento della Corte sull’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

La Corte dichiara irricevibile la parte delle questioni che chiedeva se tale disposizione osti all’emissione dell’ingiunzione quando il debitore non risieda abitualmente nella giurisdizione del giudice, poiché l’ingiunzione era già stata emessa e la questione non era necessaria per stabilire la competenza in quel momento.

Quanto alla possibilità che l’ingiunzione divenga esecutiva o debba essere annullata, la Corte rileva che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis disciplina la competenza giurisdizionale internazionale, ma non regola le condizioni interne di esecutività né la validità delle decisioni. Tali profili rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri. Di conseguenza, il regolamento non osta a che l’ingiunzione divenga esecutiva e non impone al giudice di annullarla.

Dispositivo

La Corte ha statuito che:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1206/2001 non si applica alla ricerca, in un altro Stato membro, dell’indirizzo di una persona alla quale deve essere notificata una decisione giudiziaria;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che un’ingiunzione di pagamento divenga esecutiva e non obbliga ad annullare una siffatta ingiunzione.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che la cooperazione giudiziaria prevista dal regolamento sulle prove non può essere utilizzata come base per localizzare un destinatario della notifica in un altro Stato membro. Per i procedimenti monitori o di ingiunzione di pagamento, la verifica della residenza e le conseguenze dell’eventuale irreperibilità restano affidate al diritto processuale nazionale, nei limiti della compatibilità con il diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria civileassunzione delle provenotificazione degli atti giudiziaricompetenza giurisdizionale civile e commercialeingiunzione di pagamento

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