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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05400/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico). La difesa deduceva violazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen.) e carenza/contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.1 lett. e)), sostenendo che la presunzione relativa di pericolosità poteva essere superata con la prova che esigenze cautelari fossero soddisfatte da misure meno afflittive, rilevando inoltre il lungo periodo trascorso a piede libero durante il processo, la distanza del domicilio proposto dal luogo del reato e la possibilità di controllo con braccialetto elettronico

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che ha confermato la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione, fondata sulla gravità e modalità concrete dei reati commessi (duplice omicidio, occultamento di cadavere, porto d'arma, incendio), sulla premeditazione e sulla «eccezionale capacità a delinquere», e ha ritenuto che né il tempo trascorso in carcere (circa due anni) né il periodo di libertà processuale (circa quattro anni) attenuassero sufficientemente le esigenze cautelari rispetto all'entità della pena (27 anni). Conseguentemente confermata la misura carceraria, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. b))

    Richiamato come parametro di vizio dedotto dal ricorrente (violazione di legge). La Corte ha ritenuto infondata la censura normativa relativa all'applicazione degli artt. 274, 275 e 275-bis, confermando la corretta applicazione della normativa sulle misure cautelari

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1 lett. e))

    Richiamato per la dedotta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non viziata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di motivazione e decisione del giudice; la sentenza implica che la motivazione del giudice di merito sia stata adeguata rispetto agli elementi probatori

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Fondamentale: disciplina delle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che per reati particolarmente gravi opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che il giudice deve valutare e dalla quale può discostarsi solo se emergono elementi concreti e specifici che escludano o attenuino le esigenze cautelari

  • art. 275 comma 3 secondo periodo cod. proc. pen.

    Citata espressamente: la presunzione relativa di pericolosità per talune fattispecie gravi impone al giudice di limitarsi ad apprezzare le ragioni della sua esclusione se queste vengono allegati dalla parte o sono evincibili dagli atti; qui la Corte ha ritenuto non sussistenti tali ragioni

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Rilevante in materia di misure coercitive e valutazione alternativa; la Corte ha considerato inadeguata la misura degli arresti domiciliari (anche con braccialetto) rispetto al rischio di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto il condannato

Massime di principio

  • Per reati di particolare gravità (es. omicidio plurimo, occultamento di cadavere, delitti con premeditazione) opera una presunzione relativa di pericolosità sociale che grava sulla parte che chiede la misura più lieve: il giudice può escluderla solo se emergono elementi concreti e specifici
  • La valutazione del pericolo di reiterazione deve fondarsi sulle concrete modalità del fatto, sulla personalità dell'autore e sul contesto socio-ambientale; la gravità astratta del reato da sola può giustificare la prognosi negativa quando le modalità siano particolarmente allarmanti (premeditazione, occultamento, dimestichezza nell'agire criminoso)
  • Il tempo trascorso a piede libero durante il procedimento è rilevante solo se costituisce un "tempo silente" significativo e non segnato da comportamenti sintomatici di perdurante pericolosità; periodi non ampi o fisiologica buona condotta in custodia non sono necessariamente idonei ad attenuare le esigenze cautelari
  • La possibilità di controllo tramite braccialetto elettronico non è di per sé sufficiente a precludere il pericolo di commissione di ulteriori gravi reati quando manchi un controllo continuo o quando la personalità dell'imputato denoti incapacità di autolimitazione
  • Il giudice del riesame/dei meriti deve motivare in concreto le ragioni per escludere o attenuare le esigenze cautelari; l'appello in Cassazione sindacabile riguarda vizi di violazione di legge o motivazione manifestamente illogica, non una rivalutazione libera degli elementi probatori
  • Le censure generiche relative a travisamento dei fatti o a riferimenti immotivati non sono efficaci se non indicate con precisione e se gli elementi decisivi della motivazione restano solidi

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