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Sentenza

Sentenza n. 969/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. 107 del 18 gennaio 2021, successivamente conosciuta; - della Determinazione Dirigenziale n. 1501 del 21/08/2017, pubblicata dal 22.08 al 6.09.2017, compresi i verbali della Commissione di valutazione e comparazione, datati 16.06.2017, 20.06.2017, 27.06.2017, 04.07.2017, 11.07.2017, 01.08.2017; - dell'avviso di pubblicazione prot. n. 50943 del 02.12.2016; - della Determinazione Dirigenziale n. 309 del 28.02.2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202101181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. In ragione della natura formale della decisione, le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi a una procedura di valutazione e comparazione, inclusi gli atti di aggiudicazione o individuazione del soggetto beneficiario e la determinazione dirigenziale conosciuta nel 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 107 del 18 gennaio 2021, della determinazione dirigenziale n. 1501 del 21 agosto 2017, dei verbali della commissione di valutazione e comparazione, dell'avviso di pubblicazione e della determinazione dirigenziale n. 309 del 28 febbraio 2017, nonché degli atti presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo non emergono i vizi di legittimità specificamente dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse. La parte ricorrente ha dichiarato, con atto dell'8 giugno 2026, il venir meno dell'interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nell'intestazione della sentenza in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una decisione di natura formale e può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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