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Sentenza

Sentenza n. 1175/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia. La pronuncia aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale dell’amministrazione; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; inoltre, il passaggio in giudicato risultava attestato dal certificato prodotto in giudizio. Poiché il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata all’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non è stata qualificata come voce retributiva. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; nel caso concreto il diritto era stato accertato dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato l’inutile decorso.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini esecutivi, anche alla luce della modifica normativa richiamata dal giudice.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva, stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e fonda i poteri del giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo giudiziale passato in giudicato, la sua validità notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando il giudicato ordina l’attivazione di una Carta elettronica per la formazione dei docenti e l’accredito di una somma determinata, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione l’esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato, escludendo ulteriori accessori se l’importo non ha natura retributiva.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere anche gli atti contabili e di bilancio necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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