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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10719/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità e aspecificità dei motivi, ritenendo che le censure fossero solo enunciate e non sorrette da alcuna argomentazione concreta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso sono stati formalmente enunciati tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., per omessa considerazione di eventuali cause di non punibilità; 2) dedotta eccessività della pena; 3) asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tali doglianze erano solo apoditticamente indicate, senza sviluppo argomentativo, e che la sentenza d'appello aveva già motivato in modo adeguato sia sulla sussistenza del fatto ascritto sia sull'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110/1975

    norma incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato e la cui applicazione è stata confermata in appello

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per una possibile verifica di cause di non punibilità; la Corte rileva che la doglianza era generica e non sviluppata

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono solo enunciati in modo generico, senza specifica argomentazione e senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede una censura concreta e puntuale; non è sufficiente un mero richiamo astratto a possibili cause di non punibilità.
  • Quando la sentenza d'appello ha già motivato adeguatamente sulla sussistenza del fatto e sulla congruità della pena, la mera riproposizione di contestazioni apodittiche non consente l'annullamento della decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità, l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specificamente illustrata e non può essere dedotta in forma meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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