Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a ILOR per gli anni 1996 e 1997 e IRAP per il 1998, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo provvisoria effettuata prima della decisione della Commissione Tributaria Provinciale sui ricorsi contro gli avvisi di accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello deducendo la violazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo legittima l'iscrizione provvisoria dopo la notifica degli avvisi di accertamento, anche in assenza di una pronuncia giudiziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che, nel regime applicabile all'epoca, l'Ufficio poteva iscrivere provvisoriamente a ruolo la metà delle imposte accertate, già dopo la notifica degli avvisi di accertamento e prima di una decisione giudiziale. L'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 non aveva abrogato implicitamente l'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, poiché le due norme disciplinano fasi diverse: la riscossione amministrativa prima del processo e la riscossione frazionata durante il processo tributario. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1

    Dopo la notifica dell'atto di accertamento, l'Ufficio poteva procedere all'iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, della metà delle imposte accertate in maniera non definitiva.

    La norma consentiva l'iscrizione provvisoria a ruolo già dopo la notifica dell'avviso di accertamento, senza necessità di attendere una pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68

    La disposizione disciplina la riscossione frazionata del tributo durante la pendenza del processo tributario e non ha abrogato implicitamente l'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, che opera nella precedente fase amministrativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stato richiamato come parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel regime normativo applicabile al caso, la notifica di un avviso di accertamento non definitivo poteva consentire l'iscrizione provvisoria a ruolo, anche se il contribuente aveva già presentato ricorso e il giudizio non era ancora stato deciso.
  • Occorre distinguere tra riscossione provvisoria nella fase amministrativa, disciplinata dall'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, e riscossione frazionata durante il processo tributario, disciplinata dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La pendenza di un ricorso contro l'avviso di accertamento, di per sé, non rende automaticamente illegittima la cartella fondata su un'iscrizione provvisoria, purché siano rispettati la normativa temporaneamente applicabile, i limiti quantitativi e i presupposti dell'iscrizione.
  • Per valutare casi analoghi è essenziale verificare la disciplina vigente alla data dell'iscrizione a ruolo, poiché modifiche legislative successive possono incidere sui presupposti e sulla misura della riscossione provvisoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.