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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31810/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione relativo ad opere abusive in via Montagna Spaccata n. 435. Di Maio contesta la mancata estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dal coniuge Paragliola Benito (che in Cassazione ha ottenuto l'annullamento per prescrizione) al coimputato non impugnante, sostenendo che la declaratoria di estinzione per prescrizione pronunciata in favore dell'appellante avrebbe dovuto estendersi anche alla stessa indipendentemente dalla circostanza temporale di maturazione della prescrizione e che la sentenza di condanna nei suoi confronti non avrebbe dovuto considerarsi irrevocabile rispetto a tale effetto estensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando l'ordinanza del Tribunale di Napoli. Ha ritenuto correttamente applicata la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. non opera nei confronti del coimputato non impugnante se, al momento del verificarsi della causa estintiva (prescrizione), il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si era già formato anteriormente. Nel caso concreto le due sentenze di condanna a carico di Di Maio sono divenute irrevocabili nel 1996, mentre la prescrizione si è perfezionata successivamente (1997/1998) per i reati considerati; pertanto non è stata riconosciuta l'estensione della declaratoria di prescrizione a favore della Di Maio e il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'art. 587, comma 1, disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite tale effetto non si estende al coimputato non impugnante se, al momento del verificarsi della causa estintiva (es. prescrizione), si è già formato il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio da seguire nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della 'colpa' nella presentazione del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa pur non ravvisando colpa grave.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 3391/2017; Sez. U, n. 19054/2012)

    Confermano il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in favore dell'appellante non si estende al coimputato non impugnante se il giudicato di colpevolezza di quest'ultimo si è formato anteriormente al verificarsi della causa estintiva.

Massime di principio

  • L'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. opera solo se, al momento in cui si verifica la causa estintiva (ad es. prescrizione), non si è già formato un giudicato di colpevolezza nei confronti del coimputato non impugnante.
  • Se il coimputato non impugnante ha una sentenza irrevocabile anteriore alla data di estinzione del reato, la declaratoria di prescrizione ottenuta da altro coimputato in sede di impugnazione non si estende e l'esecuzione (es. ordine di demolizione) può proseguire.
  • Per valutare l'eventuale estensione occorre sempre verificare la cronologia precisa delle sentenze (date di irrevocabilità) e della maturazione della prescrizione: la tempistica è decisiva.
  • La buona strategia difensiva, quando si vuole tutelare anche il coimputato non impugnante, è promuovere impugnazioni o interventi processuali autonomi o tempestivi, perché l'estensione dell'impugnazione di un altro non è automatica se il giudicato è già formato.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in casi, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende; la valutazione della 'colpa' nella proposizione del ricorso influisce sull'entità della somma equitativa.

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