Cassazione Penale, Sentenza n. 00556/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione del principio di specialità rispetto al mandato di arresto europeo del 12/06/2019 (in esecuzione dal 12/01/2022) fondato sulla sentenza della Corte di Appello di Brescia del 22/10/2014 (passata in giudicato l'08/05/2016). Bellavita chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia (08/05/2019) e la nullità di altri provvedimenti restrittivi, sostenendo che tali condanne non erano contemplate dal MAE per il quale era stato consegnato dalla Romania e che non vi era stato il consenso dello Stato emittente per l'esecuzione di ulteriori pene. Denunciava inoltre l'inesistenza o l'invalidità della rinuncia al principio di specialità (per mancanza di informazioni e forme prescritte) e la mancata partecipazione alle udienze in Romania come elemento che invaliderebbe le autorizzazioni alla consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non avessero affrontato in modo sostanziale e diretto il contenuto del provvedimento impugnato. Il giudice d'appello aveva invece verificato la presenza in atti di più sentenze romene e di altri mandati di arresto europei (MAE) relativi a condanne per le quali l'Autorità giudiziaria romena aveva autorizzato la consegna; pertanto i provvedimenti su cui si fonda l'ordine di esecuzione erano titoli esecutivi per i quali la consegna era stata regolarmente autorizzata dall'A.G. romena. La contestazione relativa alla mancata partecipazione alle udienze e all'inutilizzabilità della documentazione risultava estranea o infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decisione Quadro 2002/584/GAI (Framework Decision - mandato di arresto europeo)
Richiama il principio di specialità: lo Stato di esecuzione non può, in linea di principio, perseguire o eseguire pene per reati diversi da quelli per cui è stata accordata la consegna senza il consenso dello Stato emittente. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la Romania avesse autorizzato le consegne con riguardo ai vari MAE, perciò non vi era violazione del principio.
Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26 e 32
Norme nazionali che recepiscono la disciplina del mandato di arresto europeo e il principio di specialità. La Corte ha valutato che, anche alla luce di tali norme, risultava dagli atti l'autorizzazione/consenso dell'Autorità romena all'esecuzione delle condanne oggetto del cumulo.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Indicano i motivi di impugnazione per cassazione (violazione di legge, motivazione illogica, ecc.). Il ricorso deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con il provvedimento impugnato, dichiarando il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 705
Norma procedurale richiamata nella doglianza in relazione al procedimento esecutivo e alle garanzie connesse all'esecuzione di provvedimenti stranieri; la Corte d'appello aveva esaminato la documentazione prodotta e accertato l'eseguibilità dei titoli.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limiti alla motivazione nella esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso era formulato entro i limiti di forma ma restava aspecifico e non sostanzialmente confrontato con le ragioni del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Per contestare la violazione del principio di specialità occorre dimostrare concretamente che lo Stato emittente non ha autorizzato l'esecuzione di ulteriori condanne: la mera affermazione generica non è sufficiente.
- La documentazione che attesta l'esistenza di MAE multipli e l'autorizzazione alla consegna da parte dell'Autorità dello Stato emittente è centrale: se presente negli atti essa rende legittima l'esecuzione delle pene concorrenti.
- Le censure sulla validità della rinuncia al principio di specialità devono dimostrare l'assenza di garanzie informative e il mancato rispetto delle forme previste; tesi generiche sulla 'mancata informazione' rischiano di essere respinte.
- La mancata partecipazione del condannato alle udienze nello Stato emittente non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle decisioni straniere: va valutato se le garanzie procedurali richieste siano state rispettate e se la decisione estera sia stata regolarmente notificata.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito e con i documenti prodotti; l'omessa apertura di questo confronto può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Chi propone impugnazione contro provvedimenti esecutivi basati su titoli stranieri deve acquisire e contestare specificamente le autorizzazioni dell'Autorità emittente o la mancanza di esse per avere concrete possibilità di successo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →