Direttiva 2011/14
Direttiva 2011/14/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento della sostanza attiva profoxydim Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce il profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, rendendo possibile l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono negli Stati membri, ma solo entro limiti e condizioni precise. La misura deriva dalla valutazione tecnica e dal rapporto di riesame della Commissione, che hanno ritenuto soddisfatte in generale le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2012 e applicarla dal 1° febbraio 2012, oltre a riesaminare o adeguare le autorizzazioni esistenti entro termini differenziati. L’uso autorizzabile è ristretto all’impiego come erbicida sul riso, con particolare attenzione agli effetti sulle acque sotterranee e sugli organismi non bersaglio.
Inserimento della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione delle condizioni di autorizzazione e dei termini di recepimento e riesame dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva. L’iscrizione nell’allegato I consente il rilascio e il mantenimento di autorizzazioni per tali prodotti, ma solo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 91/414/CEE e dalle specifiche restrizioni introdotte dalla presente direttiva. Restano rilevanti gli usi autorizzabili, limitati alla coltura del riso come erbicida, e le verifiche sugli impieghi, sulle autorizzazioni provvisorie e sui fascicoli tecnici dei prodotti. La direttiva si applica a decorrere dal 1° agosto 2011; gli obblighi di recepimento e revisione sono scanditi da termini specifici fino al 31 gennaio 2013.
Inserimento del profoxydim nella direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/14/UE modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire il profoxydim tra le sostanze attive ammesse nell’allegato I. La misura segue la valutazione tecnica svolta a livello unionale, conclusa con il rapporto di riesame della Commissione del 23 novembre 2010, e presuppone che, per gli impieghi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza soddisfino in generale i requisiti della direttiva 91/414/CEE.
Finalità e logica regolatoria
L’obiettivo è consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti profoxydim in tutti gli Stati membri, ma solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE e le condizioni specifiche fissate dalla nuova voce di allegato. La direttiva, in quanto tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e lascia loro la scelta delle forme e dei mezzi per il recepimento e la gestione delle autorizzazioni nazionali.
Ambito di applicazione e limitazioni d’uso
L’ambito riguarda i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva. L’allegato aggiunto alla direttiva 91/414/CEE prevede che possano essere autorizzati soltanto usi come erbicida sul riso.
Sono inoltre richiamate condizioni tecniche specifiche:
- purezza della sostanza attiva superiore a 940 g/kg;
- attenzione particolare alla protezione delle acque sotterranee in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche;
- attenzione al rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio;
- possibilità di imporre misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
Recepimento della direttiva
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tabella di corrispondenza.
Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° febbraio 2012. Inoltre, quando adottano tali misure, gli Stati membri devono inserirvi un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 31 gennaio 2012, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim. In tale verifica devono accertare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al profoxydim, salvo quelle della parte B della voce specifica;
- la disponibilità, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II;
- la conformità alle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo secondo i principi uniformi
Il paragrafo 2 dell’articolo 3 introduce una disciplina speciale per ciascun prodotto fitosanitario contenente profoxydim come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I. In questi casi gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al profoxydim.
All’esito della valutazione, essi devono stabilire se il prodotto rispetta i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In base a tale valutazione:
- se il prodotto contiene profoxydim come unica sostanza attiva, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata, se necessario, entro il 31 gennaio 2013;
- se il prodotto contiene profoxydim in combinazione con altre sostanze, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 gennaio 2013 oppure entro un termine più esteso fissato dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive.
Disposizioni dell’allegato: identità della sostanza e condizioni di iscrizione
L’allegato inserisce una nuova voce nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con i dati identificativi del profoxydim, compresi numero CAS 139001-49-3 e numero CIPAC 621. La sostanza è indicata con la denominazione chimica IUPAC riportata nel testo e con purezza superiore a 940 g/kg.
La data di entrata in vigore dell’iscrizione è il 1° agosto 2011, mentre la scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 luglio 2021.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2011 ed è rivolta agli Stati membri. La sua attuazione richiede quindi interventi nazionali di recepimento e una successiva revisione amministrativa delle autorizzazioni già esistenti per i prodotti a base di profoxydim.
Disposizioni principali
Inserimento del profoxydim nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della presente direttiva. Il profoxydim viene iscritto con decorrenza 1° agosto 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2021.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 gennaio 2012, trasmettendole immediatamente alla Commissione con una tabella di corrispondenza. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° febbraio 2012 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o ritirare, se necessario, entro il 31 gennaio 2012, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim. In tale sede devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative al profoxydim, fatta eccezione per la parte B della voce, nonché l’esistenza di un fascicolo conforme all’allegato II e alle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Riesame completo dei prodotti e termine ulteriore per la decisione finale
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede, in deroga al paragrafo 1, il riesame di ciascun prodotto contenente profoxydim da solo o in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 31 luglio 2011 nell’allegato I. Il riesame deve avvenire secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce profoxydim. All’esito, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 gennaio 2013; per i prodotti in combinazione, vale il termine più esteso eventualmente previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive.
Condizioni specifiche di iscrizione e limitazioni d’uso
Nell’allegato, la voce 330 relativa al profoxydim prevede una purezza superiore a 940 g/kg e stabilisce che possono essere autorizzati solo usi come erbicida sul riso. La parte B impone agli Stati membri di considerare le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II, con attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree sensibili e al rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il 1° agosto 2011. L’articolo 5 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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