Cassazione Penale, Sentenza n. 10390/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione di confisca di una pistola (CZ 75 Compact cal. 9X21, matricola 33421) e 52 cartucce cal. 9X21 disposta con la sentenza del 13 maggio 2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 240, comma 2, cod. pen.) e omessa/insufficiente motivazione circa la necessità della misura ablativa, rilevando che arma e munizioni erano regolarmente detenute e quindi non sussisteva la condizione prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca e ha ordinato la restituzione della pistola e delle munizioni all'avente diritto. Il giudice ha rilevato che arma e munizioni erano regolarmente detenute (come emerso dalla deposizione di chi effettuò il sequestro) e non costituivano oggetti la cui detenzione sia di per sé reato; inoltre non è emersa la pertinenza degli oggetti rispetto al reato di droga (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) né l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. d) d.P.R. 309/1990 (reato commesso da persona armata) che potrebbe far presumere il rischio di reiterazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata perché la sentenza di primo grado era stata resa ai sensi del rito abbreviato; non incide sulla decisione relativa alla confisca.
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti contestate a Santoro (richiamata nella sentenza di primo grado).
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie concreta per la quale si procedeva; la Corte ha ritenuto che, in assenza dell'aggravante per persona armata, non poteva presumersi la pertinenza dell'arma al reato né il rischio di reiterazione collegabile a quella arma.
art. 80, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 309/1990
Aggravante che opera quando il reato è commesso da persona armata; la sua assenza ha fatto ritenere non dimostrata la pericolosità collegabile all'arma.
art. 240, comma 2, cod. pen.
Norma sulle confische: la Corte ha interpretato che la confisca è legittima quando la cosa è oggettivamente legata al reato o la sua detenzione costituisce di per sé reato (n.2). Essendo la detenzione regolare e non essendo provata la pertinenza o il rischio di reiterazione, la confisca non poteva essere disposta.
Massime di principio
- La confisca di beni mobili è ammissibile solo se prevista dalla norma: quando la detenzione dell'oggetto costituisce di per sé reato oppure quando è provata la pertinenza dell'oggetto rispetto al reato e il nesso con la pericolosità dell'imputato.
- Se l'arma è regolarmente detenuta (documentato o attestato in dibattimento), non può essere confiscata automaticamente ai sensi dell'art. 240, comma 2, n.2 cod. pen.; il giudice deve motivare specificamente la necessità della misura ablativa.
- Per ritenere la pertinenza dell'arma rispetto a un reato (es. reati di stupefacenti) occorre di norma dimostrare un collegamento fattuale o giuridico (uso dell'arma nel reato, finalità criminose, o aggravante 'persona armata'); in assenza di ciò, non si può presumere il rischio di reiterazione.
- L'omessa o insufficiente motivazione circa la necessità della confisca è motivo di annullamento della misura ablativa; il provvedimento può essere annullato senza rinvio quando la valutazione riguarda un singolo profilo (es. illegittimità della confisca) e la restituzione è immediatamente ordinabile.
- In casi analoghi è utile documentare la legittimità della detenzione (permessi, dichiarazioni, deposizioni) e contestare la mancanza di specificità motivazionale con riferimento al pericolo concreto che la disponibilità dell'oggetto possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
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