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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14534/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Procuratore verteva sull'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/02/2022 che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, ha riqualificato il fatto originariamente contestato e aveva annullato la misura cautelare applicata il 5 giugno 2021. Il PM deduceva vizio di motivazione per omissione, contraddittorietà e travisamento e violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 c.p.: sosteneva che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente elementi probatori che dimostravano che Spronello, con metodo mafioso e atteggiamento minaccioso, aveva agito perseguendo un vantaggio patrimoniale proprio (diverso dall'interesse della Botti titolare del credito) e che la persona offesa (Franco Costantino) non era legittimamente destinatario della pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse dato adeguata e analitica motivazione sia circa la posizione di Franco Costantino (accertato come rappresentante di fatto dell'azienda del padre, quindi legittimo destinatario delle pretese) sia circa il ruolo di Spronello. Il Tribunale aveva spiegato in modo coerente perché Spronello non avesse agito per un interesse personale ma per aiutare la Botti (esponendo anche le ragioni per cui la sua affermazione di essere titolare del credito era strumentale a incrementare la pressione intimidatoria). Le doglianze del PM sono state considerate come una mera diversa rilettura dei fatti e dei mezzi di prova non consentita in sede di legittimità; inoltre la Corte ha richiamato che l'ipotesi di un coinvolgimento del clan, diversa da quella contestata nell'imputazione provvisoria, non era stata fattualmente e formalmente dedotta nel processo oggetto del rinvio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come regola generale sulla concorso di persone nel reato; usato nel quadro della riqualificazione del fatto.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato; valutazione della cooperazione di Spronello e Botti nell'azione contestata.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla causa di giustificazione o partecipazione che era stata originariamente evocata nella contestazione iniziale.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    La questione centrale era la distinzione tra estorsione (art. 629) e l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia (art. 393): la Corte ha richiamato che per riconoscere l'estorsione è necessario che l'agente persegua un vantaggio proprio o diverso dall'interesse del creditore.

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle ragioni proprie)

    Interpretato, secondo la giurisprudenza citata, come fattispecie applicabile quando il terzo contribuisce alla pretesa del creditore senza perseguire un fine diverso o un vantaggio personale; la decisione del giudice di merito è stata ritenuta congruamente motivata nell'escludere finalità personali di Spronello.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento alla aggravante o al metodo mafioso contestato nell'imputazione; la Corte ha osservato che eventuali ipotesi diverse (per es. agevolazione mafiosa) non erano state formalmente contestate nell'imputazione provvisoria oggetto del rinvio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'istanza di riesame presentata dagli indagati; il Tribunale aveva riesaminato la misura cautelare in esito al rinvio della Cassazione.

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per i criteri di distinzione tra art. 393 e 629: la differenza principale è il fine perseguito dall'agente, mentre le modalità espressive della pretesa (violenza o minaccia) non costituiscono da sole discrimine; il terzo è responsabile ai sensi di art. 393 solo se si limita a offrire contributo senza perseguire finalità proprie.

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione (art. 629 c.p.) e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia (art. 393 c.p.) si fonda principalmente sul fine dell'agente: se agisce per un vantaggio personale o per fini diversi da quelli del creditore, può sussistere estorsione; se agisce solo per supportare la pretesa del creditore senza vantaggi propri, opera l'art. 393.
  • Nella valutazione della legittimazione passiva della persona offesa non è sempre determinante la forma giuridica del rapporto (p.es. titolarità formale dell'impresa): rilevano gli elementi di fatto e il modo in cui il soggetto si è mostrato agli occhi di terzi (ruolo di fatto, poteri gestori), che possono giustificare la considerazione come destinatario della pretesa.
  • Il giudice di merito deve motivare espressamente sui punti indicati dalla decisione di rinvio della Cassazione: occorre chiarire ruolo, finalità e consapevolezza degli attori rispetto alla posizione del terzo, con analisi puntuale degli elementi probatori. Motivazioni adeguate escludono la riformabilità in sede di legittimità salvo vizi evidenti di illogicità o contraddittorietà.
  • La Corte di Cassazione non ammette, in sede di legittimità, una nuova rivalutazione integrale delle prove: il ricorso che propone una diversa lettura del materiale probatorio viene in genere respinto se il giudice di merito ha già dato motivazione logica e congrua.
  • Se in sede d'imputazione non sono state formalmente contestate aggravanti o fattispecie (p.es. agevolazione mafiosa o altro), il richiamo a responsabilità ulteriori non può costituire base per annullamento se non emerge nel processo e se non era oggetto del rinvio.

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