Cassazione Penale, Sentenza n. 7832/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per prescrizione perché il termine massimo è decorso il 26/03/2022. Pertanto la condanna confermata in grado di appello è stata eliminata per estinzione del reato senza rinvio ad altra cognizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua condanna per il reato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n.7 c.p.) commesso il 26/09/2014 ai danni di Gramigni Fosco (un accendino e due agende). In Cassazione il difensore ha proposto un unico motivo invocando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il motivo non è stato ritenuto manifestamente infondato e la Corte ha esaminato la decorrenza del termine prescrizionale massimo, rilevando che esso è decorso il 26/03/2022, considerato che la recidiva contestata non era stata riconosciuta dal giudice di merito e che non risultavano sospensioni del termine.
Norme richiamate
art. 624 c.p.; art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Norme che definiscono il reato contestato (furto) e l'aggravante applicata; la Corte d'appello aveva confermato la condanna ai sensi di queste disposizioni.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e lo ha valutato unitamente alla decorrenza della prescrizione, pur non essendo stata riconosciuta nel dispositivo una concreta esclusione di punibilità basata su tale norma.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018
Giurisprudenza citata per il principio che la recidiva, se non accertata dal giudice di merito, non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale; cioè la recidiva contestata ma non riconosciuta non può prorogare i termini di prescrizione.
Massime di principio
- In casi di contestata recidiva, verificare sempre se il giudice di merito l'ha effettivamente riconosciuta: se non è stata accertata, non prolunga il termine prescrizionale.
- Calcolare il termine prescrizionale a partire dalla data del fatto (qui 26/09/2014) e considerare eventuali sospensioni o cause di interruzione: in assenza di sospensioni il termine può arrivare a estinguere il reato.
- L'invocazione dell'art. 131-bis c.p. non è da considerarsi manifestamente infondata a priori e richiede verifica; tuttavia, anche se tale causa non determina direttamente l'esito, la prescrizione può comunque estinguere il reato prima di una decisione sul merito della non punibilità.
- Se la Corte di legittimità accerta che il reato è estinto per prescrizione, forma e contenuto della sentenza di merito vengono annullati senza rinvio perché non resta materia su cui decidere in merito alla condanna.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il difensore deve: produrre elementi che attestino riparazioni o fatti rilevanti ai fini di art. 131-bis, documentare eventuali sospensioni/interruzioni della prescrizione e sollevare tempestivamente le eccezioni procedurali concernenti la decorrenza dei termini.
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