Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16941/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore di condominio)

La controversia

Un condomino aveva chiesto al Tribunale la revoca dell'amministratore del condominio di via Aquileia a Napoli, deducendo una serie di irregolarità nello svolgimento dell'incarico. Il Tribunale aveva respinto la domanda e lo aveva condannato alle spese; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che nel procedimento di revoca dell'amministratore, pur avente natura camerale e di volontaria giurisdizione, la presenza di posizioni contrapposte consenta di applicare l'art. 91 c.p.c. e dunque di porre le spese a carico della parte soccombente. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che i procedimenti di volontaria giurisdizione non sarebbero soggetti alla regola della soccombenza e che non potrebbe distinguersi tra revoca e nomina dell'amministratore; in memoria ha chiesto anche la rimessione della questione alle Sezioni Unite per asserito contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto secondo cui il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio sarebbe sottratto alla regola di cui all'art. 91 c.p.c.: ha richiamato l'orientamento consolidato inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 20957/2004 e ribadito da successive pronunce, secondo cui l'art. 91 c.p.c. si applica anche ai provvedimenti camerali che definiscono il procedimento risolvendo contrapposte pretese. Ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese di merito e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente; inoltre, in applicazione dell'art. 380-bis, comma 3, e dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., lo ha condannato al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, dispone la condanna alle spese giudiziali

    si applica a qualsiasi provvedimento che definisca il procedimento risolvendo contrapposte pretese, anche se camerale e adottato in volontaria giurisdizione, come nel procedimento di revoca dell'amministratore di condominio

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge e del rito quale fondamento del motivo di ricorso

  • art. 380-bis c.p.c.

    poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 378 c.p.c.

    il ricorrente ha ribadito in memoria la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., perché il provvedimento finale risolve una controversia con posizioni contrapposte.
  • La natura camerale o di volontaria giurisdizione del procedimento non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.; ciò che rileva è se il provvedimento definisca il procedimento componendo contrapposte pretese.
  • Non sussiste un diverso regime delle spese tra istanza di revoca e istanza di nomina dell'amministratore sulla base di un preteso contrasto giurisprudenziale, poiché nel primo caso vi è contesa tra le parti e nel secondo manca la contrapposizione necessaria per porre il problema delle spese.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.