Sentenza del 27/07/2016 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di intimazione - Sanzioni nella cartella di pagamento - Emissione degli avvisi di intimazione - Contenuto dell'atto liquidatorio e calcolo - Legittimità costituzionale dell'eccessività dell'aggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità degli avvisi di intimazione emessi dopo l'impugnazione degli avvisi di accertamento, con particolare riferimento all'inclusione delle sanzioni, alla riscossione parziale delle imposte e degli interessi, al contenuto e alla motivazione dell'atto di riliquidazione, ai criteri di calcolo degli interessi e alla presunta eccessività dell'aggio. Secondo i principi richiamati, le sanzioni possono essere indicate nella cartella, anche se la loro esecuzione può essere sospesa; la proposizione del ricorso tributario non sospende automaticamente la riscossione secondo l'art. 68 del d.lgs. 546/1992. L'ufficio deve procedere alla riliquidazione e all'emissione dell'intimazione per gli importi parzialmente riscuotibili, senza esercizio di discrezionalità. L'atto ha natura meramente liquidatoria e non deve rispettare i requisiti propri dell'avviso di accertamento. Non è inoltre indispensabile indicare il tasso e il periodo di calcolo degli interessi. È stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'eccessività dell'aggio.
La decisione
La pretesa erariale e gli atti di riscossione risultano ritenuti legittimi nei profili esaminati. L'ufficio può emettere l'avviso di intimazione per la riscossione parziale dopo la sentenza di primo grado e può includere le sanzioni, mentre l'atto di riliquidazione non deve avere forma e motivazione proprie dell'avviso di accertamento. Sono stati inoltre ritenuti sufficienti i criteri applicati per gli interessi e non è stata accolta la censura di incostituzionalità dell'aggio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 21
"comunque" l'ufficio competente ad irrogare le sanzioni, di cui è sospesa solo l'esecuzione
L'ufficio può irrogare e indicare le sanzioni, anche quando la loro esecuzione sia sospesa.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 68
La proposizione del ricorso tributario non sospende automaticamente la riscossione; questa procede secondo le regole della riscossione frazionata previste dalla norma.
D.L. n. 78/2010, art. 29, comma 1, lett. a)
Consente l'emissione dell'atto impositivo o di riscossione conseguente alla rideterminazione degli importi dovuti dopo le statuizioni del giudice tributario.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2
I requisiti formali e sostanziali previsti per l'avviso di accertamento non si applicano integralmente all'atto di riliquidazione, che ha natura meramente liquidatoria.
D.L. n. 112/1999, art. 17, come modificato dal D.L. n. 201/2011
Disciplina l'aggio della riscossione; la relativa disciplina non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o incostituzionale per il solo fatto della sua onerosità.
Massime di principio
- L'impugnazione di un avviso di accertamento non blocca automaticamente la riscossione: occorre considerare le regole della riscossione frazionata e gli eventuali provvedimenti di sospensione.
- Dopo una sentenza tributaria di primo grado, anche se favorevole all'amministrazione, l'ufficio può rideterminare gli importi e procedere alla riscossione della quota prevista dalla legge.
- Un atto che si limita a ricalcolare somme già accertate ha natura liquidatoria e non deve necessariamente contenere la motivazione completa richiesta per un nuovo avviso di accertamento.
- La presenza delle sanzioni nella cartella o nell'atto di riscossione può essere legittima, pur restando distinta la questione della loro concreta esigibilità o esecuzione.
- La mancata indicazione dettagliata del tasso e del periodo di calcolo degli interessi non determina automaticamente la nullità dell'atto, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- La contestazione dell'aggio per eccessiva onerosità, da sola, non comporta necessariamente l'illegittimità dell'atto né l'incostituzionalità della disciplina.
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