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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8377/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) errata qualificazione dei fatti come delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) sostenendo che l'immobile non fosse 'privata dimora' perché abitato solo occasionalmente; 2) vizio di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione sul capo b) per l'applicazione della contravvenzione ex art. 707 c.p., che avrebbe dovuto essere assorbita nel reato più grave (art. 624-bis, 3° comma) aggravato ai sensi dell'art. 625, 1° comma, n. 2; 3) in subordine, declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato contravvenzionale (termine maturato secondo il ricorrente il 24/06/2023); 4) mancata motivazione circa la concessione di misure alternative alla detenzione e travisamento dei precedenti (sostiene che i precedenti siano quattro ricompresi nella continuazione); 5) omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti (richiama anche sentenza Corte Cost. n. 141/2023). Inoltre motivo aggiunto depositato il 13/01/2025 su possibili misure sostitutive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Motivazione sinteticamente: 1) primo motivo manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., D'Amico) riconosce che anche le 'seconde case' possono integrare la nozione di privata dimora e, nel caso concreto, l'immobile risultava evidentemente abitato al momento del fatto; 2) secondo motivo inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione non essendo stato dedotto in appello; 3) terzo motivo manifestamente infondato: il reato contravvenzionale commesso il 24/06/2018 non era prescritto alla data della sentenza impugnata, alla luce della disciplina sulla sospensione della prescrizione (art. 159, comma 2 c.p.) e della pronuncia delle Sezioni Unite sulla materia; 4) quarto motivo manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato adeguatamente la richiesta di misure alternative, motivando anche in relazione a precedenti e violazioni di prescrizioni (es. foglio di via); il motivo aggiunto non altera la decisione; 5) quinto motivo inammissibile perché non proposto in appello. Per l'inammissibilità manifesta è stata ritenuta altresì colpevolezza del ricorrente nella determinazione delle ragioni di inammissibilità, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione; la Corte conferma che anche un immobile adibito a casa di villeggiatura abitato solo periodicamente rientra nella nozione di privata dimora ai fini di tale fattispecie

  • art. 707 cod. pen.

    Contravvenzione contestata per fatti connessi all'accesso/occupazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sull'assorbimento del reato nella fattispecie più grave, perché tale questione non era stata tempestivamente proposta

  • art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.

    Aggravante richiamata dal ricorrente con riferimento al taglio del lucchetto; la Corte non ha accolto la contestazione per ragioni processuali (inammissibilità) più che di merito

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo perché non sollevato in appello

  • art. 159, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina più favorevole (legge Orlando) per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con conseguente sospensione che ha impedito la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando)

    Riforma della disciplina della sospensione della prescrizione richiamata come applicabile e più favorevole per i fatti commessi nel periodo rilevante; ha comportato la sospensione della prescrizione per il periodo tra deposito motivazione primo grado e dispositivo del grado successivo

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Normativa successiva che ha modificato la disciplina della prescrizione (introducendo art. 161-bis c.p. e altra disciplina), ma la Corte ha ritenuto che per i fatti del 2018 non fosse applicabile il nuovo regime

  • art. 161-bis cod. pen.

    Norma introdotta dalla legge 134/2021 citata a contestualizzare il diverso regime prescrizionale, ma non applicabile ratione temporis nel caso di specie

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla improcedibilità per mancata definizione dei gradi di giudizio introdotta dalla legge 134/2021; citata per differenziare i regimi applicabili a seconda della data del reato

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado utile al calcolo della sospensione della prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per inammissibilità del ricorso; invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017 (sentenza D'Amico)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che definisce la nozione di 'privata dimora' includendo anche immobili non abitati in via stabile (es. seconde case); utilizzata dalla Corte per escludere la tesi difensiva

  • Sezioni Unite - notizia di decisione n. 19/2024 (prescrizione)

    Decisione che ha chiarito il regime prescrizionale applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, confermando l'applicazione della disciplina più favorevole (art. 159, comma 2, c.p. nella versione 'Orlando')

  • Corte Costituzionale, sent. n. 141 del 2023

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la prevalenza delle attenuanti; la Corte di Cassazione ha osservato che la questione non era stata sollevata in appello e pertanto risultava inammissibile

Massime di principio

  • Un immobile adibito a casa di villeggiatura puo' integrare la nozione di 'privata dimora' ai fini del reato di furto in abitazione, anche se abitato solo in alcuni periodi dell'anno, se vi si svolgono atti non occasionali della vita privata e non e' accessibile al pubblico
  • Questioni di merito non dedotte nei precedenti gradi del giudizio (in particolare in appello) risulteranno inammissibili se sollevate per la prima volta in Cassazione; fare attenzione alla catena processuale delle doglianze
  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 il regime prescrizionale favorevole riconosciuto dalle Sezioni Unite (applicazione della sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, nella versione 'Orlando') puo' impedire la dichiarazione di prescrizione alla data della sentenza di appello: verificare sempre il regime temporale applicabile
  • Le richieste di misure alternative richiedono una documentazione probatoria e la Corte valuta la probabilita' di ottemperanza e l'affidabilita' del soggetto anche alla luce di precedenti violazioni di prescrizioni (es. foglio di via); la mera richiesta senza elementi probatori concreti ha scarse probabilita' di accoglimento
  • Se il ricorso risulta manifestamente infondato o inammissibile, la Cassazione puo' pronunciare condanne per spese e imporre somme alla Cassa delle ammende, motivando la colpa del ricorrente nella determinazione dell'impugnazione

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