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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20720/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cospito impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto il reclamo volto a ottenere la rettifica del decreto della Corte d'assise d'appello di Torino del 07/02/2023 e la restituzione della corrispondenza non inoltrata nel periodo 07/05/2023-07/08/2023; in subordine chiedeva l'annullamento del decreto della Corte d'appello del 01/08/2023 per violazione dell'art. 18-ter comma 1 ord. pen. (sosteneva che la proroga del visto di censura sulla corrispondenza era illegittima perché, se proroga, poteva essere di soli 3 mesi e non di 6), nonché per violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e degli artt. 3 e 15 Cost.; contestava inoltre le limitazioni imposte alla corrispondenza con altri detenuti 41-bis (esclusi gli stretti congiunti) e il divieto di acquisto/lettura di giornali di stampa locale, denunciando carenza di motivazione personalizzata e violazione di diritti costituzionali fondamentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto che il provvedimento del 01/08/2023 fosse effettivamente una proroga del decreto del 07/02/2023 e, dunque, illegittimo nella parte in cui fissava la durata della proroga a sei mesi; ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della proroga, indicando come termine finale il 7 novembre 2023 (proroga di tre mesi dal 07/08/2023). Per il resto il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto legittime e sufficientemente motivate le limitazioni alla corrispondenza e il divieto di ricezione di giornali locali, riconoscendo la loro compatibilità con l'assetto normativo (art. 18-ter e art. 41-bis) e con i principi costituzionali e convenzionali invocati, in quanto adeguatamente motivate in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e alla specifica posizione del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ord. pen.

    «limitazioni e controlli della corrispondenza» possano essere disposti per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi

    La Corte interpreta la norma nel senso che una 'proroga' di provvedimento limitativo non può eccedere i tre mesi; se il provvedimento successivo è qualificato e funziona come proroga del primo, deve rispettare il limite dei tre mesi e non può riattribuire un nuovo termine semestrale se presentato come mera proroga.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La disciplina del regime 41-bis prevede espressamente, tra le misure, il visto di censura sulla corrispondenza per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e per impedire collegamenti con l'organizzazione criminale esterna; va coordinata con l'art. 18-ter per i limiti di durata e finalità del controllo.

  • art. 15 Cost.

    Riferimento ai limiti costituzionali delle restrizioni della libertà personale e delle libertà connesse; la Corte segnala che le restrizioni previste dalla normativa penitenziaria devono essere giustificate e proporzionate.

  • art. 8 CEDU

    La Corte richiama la compatibilità delle misure con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ritenendo possibile la compressione di tali diritti se prevista dalla legge, necessaria e proporzionata alle esigenze di sicurezza; in passato la giurisprudenza ha ritenuto compatibili tali misure se adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • Se un provvedimento successivo è formalmente indicato come "proroga" e fa espresso riferimento a un provvedimento antecedente in scadenza, va qualificato come proroga sostanziale: in tal caso il limite di durata previsto per le proroghe (3 mesi) trova piena applicazione e la proroga non può essere estesa per sei mesi.
  • Se chi emette il provvedimento intende fissare un nuovo termine semestrale (nuovo provvedimento autorizzatorio), deve evitarne la qualificazione e gli elementi tipici della proroga (richiesta di proroga, esplicito richiamo alla scadenza del provvedimento precedente); la mancata chiarezza può determinare annullamento parziale.
  • Le restrizioni alla corrispondenza e alla ricezione di stampa locale nei confronti di detenuti sottoposti a 41-bis sono legittime se motivate in modo concreto e personalizzato in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e alla posizione specifica del detenuto (es. ruolo nell'organizzazione), e non sono ragionevolmente in contrasto con Costituzione e CEDU se proporzionate.
  • La difesa, in casi simili, dovrebbe: verificare la qualifica sostanziale del provvedimento (proroga vs nuovo provvedimento), contestare eventuali superamenti dei limiti temporali delle proroghe, e sollevare carenze di motivazione concreta e personalizzata riguardo alle restrizioni delle libertà fondamentali.
  • I giudici di merito devono fornire motivazioni effettive, non stereotipate: occorre indicare le ragioni per cui la specifica comunicazione o stampa possa costituire rischio di collegamento con l'organizzazione esterna e perché le misure adottate sono proporzionate alle finalità di sicurezza.

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