Cassazione Civile, Ordinanza n. 14574/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre rilevato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La banca aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Busto Arsizio che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento, confermando il rigetto della domanda di restituzione di un'imbarcazione da diporto. Nel corso del giudizio di legittimità, l'incorporante della ricorrente ha comunicato che la controversia era stata definita transattivamente e ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di estinzione del giudizio; il fallimento ha accettato espressamente la rinuncia e la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese quando ricorrono le condizioni indicate nel testo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente proposta e accettata dalla controparte munita di mandato speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione per rinuncia esclude una pronuncia sulle spese se la Corte dà atto dell'accordo delle parti sulla compensazione integrale.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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