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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Piacenza prot. n. -OMISSIS-, di revoca del nulla osta, notificato a mezzo pec in data 22/10/2025; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202500699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al visto d'ingresso finalizzato alla conclusione del contratto di soggiorno, con invalidazione della richiesta di permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e il 16 dicembre 2024 aveva sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno, con contestuale emissione del Mod. 209 per la richiesta del permesso di soggiorno. Il rapporto di lavoro con l'impresa indicata nella domanda era stato tuttavia instaurato soltanto il 22 settembre 2025. Dopo una comunicazione della Questura del 18 settembre 2025 relativa alla mancata assunzione, la Prefettura aveva revocato il nulla osta il 22 ottobre 2025, ritenendo nullo il contratto di soggiorno ai sensi dell'art. 1344 c.c. e ravvisando una mancata instaurazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, da intendersi quale mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il ritardo nell'assunzione era dipeso da temporanee e gravi difficoltà economiche dell'impresa, a lui non imputabili, e che il rapporto di lavoro era comunque stato effettivamente instaurato prima della revoca. Ha inoltre invocato la rilevanza dell'inserimento lavorativo e sociale maturato dopo l'ingresso regolare in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto rilevante, quale sopravvenienza impropria, l'assunzione perfezionatasi il 22 settembre 2025, anteriormente all'adozione della revoca del 22 ottobre 2025. In materia di immigrazione, quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona, il giudice deve considerare gli elementi di fatto esistenti al momento dell'adozione dell'atto, anche se non dedotti nel procedimento amministrativo, valutando la situazione sostanziale e non soltanto la legittimità statica del provvedimento. Anche secondo lo schema del giudizio impugnatorio, la Prefettura, avendo ricevuto il 18 settembre 2025 la segnalazione di mancata assunzione e avendo adottato la revoca oltre un mese dopo, avrebbe dovuto aggiornare la situazione lavorativa dello straniero, mediante le banche dati a disposizione delle Forze di Polizia. Il Collegio ha inoltre escluso che il contratto di soggiorno costituisse un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., poiché l'assunzione si era effettivamente verificata, seppure tardivamente, e il ritardo risultava giustificato da una temporanea difficoltà economica datoriale, provata dal ricorrente e riconducibile a causa di forza maggiore. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura è stata prospettata come mancata comunicazione dei motivi ostativi, da intendersi nel caso concreto quale mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca; il motivo è stato assorbito a seguito dell'accoglimento per altre ragioni.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata in relazione alla revoca del nulla osta e alla clausola di salvaguardia; il ricorso è stato accolto senza una specifica ulteriore ricostruzione interpretativa della norma.

  • art. 1344 c.c.

    Il contratto di soggiorno non può essere qualificato come negozio in frode alla legge quando l'assunzione si sia effettivamente realizzata, ancorché tardivamente, e il ritardo sia giustificato da una temporanea difficoltà economica datoriale provata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo riguarda diritti fondamentali della persona in materia di immigrazione, il giudice può e deve considerare le sopravvenienze improprie, ossia circostanze di fatto già esistenti al momento dell'adozione dell'atto ma non valutate dall'amministrazione, se necessarie a verificare la fondatezza della pretesa sostanziale e a evitare un pregiudizio irreparabile.
  • Se, tra la segnalazione della mancata instaurazione di un rapporto di lavoro e l'adozione della revoca del nulla osta, decorre un periodo significativo, l'amministrazione deve aggiornare la situazione lavorativa dello straniero mediante le banche dati disponibili prima di adottare la revoca.
  • La tardiva instaurazione del rapporto di lavoro non giustifica automaticamente la revoca del nulla osta quando l'assunzione si sia comunque effettivamente perfezionata prima della revoca e il ritardo sia riconducibile a una difficoltà economica datoriale provata e non imputabile al lavoratore; la decisione amministrativa deve rispettare proporzionalità e ragionevolezza.
  • La stipula del contratto di soggiorno non costituisce negozio in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. quando alla stipula faccia seguito l'effettiva assunzione del lavoratore, anche se tardiva, in assenza di un intento elusivo della disciplina sull'ingresso e sul soggiorno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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