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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-276/20

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 January 2021. — Jeffrey Scott Crevier v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Application for a Community design representing an air freshener – Non-compliance with a time limit vis-à-vis EUIPO – Application for restitutio in integrum – Article 67(1) of Regulation (EC) No 6/2002 – Duty of care. — Case T-276/20

Giurisprudenza europea62020TJ0276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Jeffrey Scott Crevier contro il diniego di restitutio in integrum relativo a una domanda di disegno comunitario. Ha ritenuto che il suo rappresentante non avesse dimostrato la diligenza richiesta, poiché, scegliendo la posta ordinaria, non aveva verificato la ricezione entro termine da parte di EUIPO. Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento rispetto alla precedente giurisprudenza richiamata dal ricorrente.

Ricorso contro il diniego di restitutio in integrum in materia di disegno comunitario per mancato rispetto del termine di risposta a EUIPO e insufficiente diligenza del mandatario

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il rappresentante del richiedente abbia dimostrato di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze quando ha inviato per posta ordinaria la risposta a una comunicazione di irregolarità, senza assicurarsi che il documento fosse effettivamente ricevuto da EUIPO entro il termine; e se il diniego di restitutio in integrum violi il principio di proporzionalità o quello di parità di trattamento alla luce della precedente decisione Sun Park Holidays v Sunparks.

Principio di diritto

La restitutio in integrum ex articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 può essere concessa solo se la parte, o il suo rappresentante, ha esercitato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze; quando la risposta a EUIPO è inviata per posta ordinaria, il professionista deve adottare un sistema idoneo non solo a provare l’invio, ma anche a verificare che il documento sia stato effettivamente ricevuto entro il termine. Se tale verifica non è effettuata, la mancata ricezione non è un evento eccezionale imputabile a terzi, e il rifiuto della restitutio in integrum è legittimo; inoltre, tale esito non viola né il principio di proporzionalità né quello di parità di trattamento, poiché il caso non è comparabile con la precedente decisione Sun Park Holidays v Sunparks.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 67, paragrafo 1
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 10, paragrafo 4
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Ricorso contro il diniego di restitutio in integrum in materia di disegno comunitario

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto avverso la decisione della Terza commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il rigetto di una domanda di restitutio in integrum. La controversia nasce nell’ambito di una domanda di registrazione di un disegno comunitario rappresentante un deodorante per ambienti, nella quale il richiedente non aveva sanato entro il termine alcune irregolarità indicate da EUIPO.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 21 settembre 2018 il richiedente aveva depositato presso EUIPO una domanda di registrazione di disegno comunitario, rivendicando la priorità di una domanda statunitense. L’esaminatore aveva rilevato difetti in alcune viste del disegno e aveva chiesto di sanarli; un’ulteriore irregolarità relativa alla priorità era stata poi regolarizzata.

Il termine per correggere le viste difettose è scaduto il 17 febbraio 2019, tenuto conto dell’estensione di cinque giorni prevista dalle regole interne di EUIPO per le comunicazioni elettroniche. Il rappresentante professionale del richiedente sosteneva di avere telefonato a EUIPO e, in mancanza di un pulsante di risposta nella propria area utente, di avere inviato la replica per posta ordinaria il 22 gennaio 2019. EUIPO affermava però di non avere mai ricevuto la lettera, se non come allegato a una successiva comunicazione del 28 febbraio 2019.

Poiché la domanda non era stata completata tempestivamente, l’esaminatore l’aveva respinta il 22 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 2245/2002. Il richiedente aveva quindi chiesto la restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 6/2002, ma sia l’esaminatore sia la commissione di ricorso avevano escluso il requisito della "tutta la diligenza".

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente sosteneva in sostanza un unico motivo, articolato in più censure:

  • violazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
  • violazione del principio di proporzionalità;
  • in subordine, violazione del principio di parità di trattamento.

Secondo il ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato le prove dell’avvenuta spedizione della lettera e avrebbe disatteso la soluzione accolta nella decisione Sun Park Holidays v Sunparks, che secondo lui imponeva di non addossare alla parte il rischio della mancata consegna postale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, che disciplina la restitutio in integrum per chi, nonostante tutta la diligenza richiesta, non abbia rispettato un termine nei confronti di EUIPO;
  • l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002, base del rigetto della domanda di registrazione per mancata regolarizzazione delle irregolarità entro il termine;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, sul decidere senza udienza;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, sulle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla diligenza richiesta

Il Tribunale ricorda che la restitutio in integrum presuppone due condizioni cumulative: da un lato, la dimostrazione di aver esercitato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze; dall’altro, la perdita di un diritto o di un mezzo di ricorso quale conseguenza diretta del mancato rispetto del termine. Nel caso concreto era in discussione solo la prima condizione.

Viene ribadito che il dovere di diligenza grava anzitutto sulla parte, ma anche sul rappresentante professionale, poiché gli atti di quest’ultimo si imputano alla parte rappresentata. La nozione di "tutta la diligenza richiesta" implica l’istituzione di un sistema interno di controllo e monitoraggio dei termini idoneo, in linea di massima, a escludere la decadenza involontaria; la restitutio in integrum resta quindi eccezionale.

Valutazione della posta ordinaria e dell’onere di verifica della ricezione

Il Tribunale osserva che, anche ammettendo che la lettera del 22 gennaio 2019 sia stata effettivamente redatta e spedita, ciò non basta: nessuna delle prove prodotte dimostrava che EUIPO l’avesse ricevuta entro il termine. La scelta della posta ordinaria comporta un’alea propria, perché tale mezzo non consente di stabilire con certezza né l’invio né la ricezione, e non è tracciabile.

Di conseguenza, un professionista diligente, se decide di usare la posta ordinaria, deve anche verificare che il documento sia arrivato al destinatario entro il termine utile e, se del caso, porre rimedio a un’eventuale mancata ricezione. Il Tribunale rileva inoltre che il rappresentante avrebbe potuto utilizzare anche il fax, essendo il numero già registrato presso EUIPO.

Proporzionalità

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui l’esclusione della restitutio in integrum sarebbe sproporzionata. Il rispetto dei termini davanti a EUIPO è essenziale per il corretto funzionamento della procedura di registrazione dei disegni comunitari; la perdita del diritto in caso di inosservanza non contrasta con il principio di proporzionalità.

Parità di trattamento e confronto con Sun Park Holidays v Sunparks

Quanto alla pretesa disparità di trattamento, il Tribunale ritiene non comparabile il caso con quello deciso nella causa Sun Park Holidays v Sunparks. In quella precedente vicenda vi erano elementi oggettivi che facevano pensare a irregolarità del servizio postale e riguardavano una casella postale del servizio tedesco; qui, invece, non era emersa alcuna prova di un evento esterno al controllo del rappresentante nel trattamento della lettera da parte dei servizi postali del Regno Unito e della Spagna.

Il Tribunale sottolinea inoltre che nel precedente citato si discuteva di un documento arrivato tardivamente, mentre nel caso di specie EUIPO non aveva mai ricevuto la lettera in questione. Le linee guida EUIPO richiamate dal ricorrente non possono prevalere sulla conclusione derivante dall’applicazione rigorosa dell’articolo 67, paragrafo 1.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto insussistente la condizione della diligenza richiesta dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Per questo motivo la domanda di restitutio in integrum è stata legittimamente respinta, senza che fosse necessario esaminare l’altra condizione cumulativa.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

Materiedisegni comunitarirestitutio in integrumtermini processualidiligenza professionaleparità di trattamento

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