Sentenza del 12/12/2024 n. 240 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi locali - Avviso di accertamento Imu - Abitazione principale del contribuente - Residenza anagrafica o dimora abituale del soggetto passivo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento IMU per l'immobile qualificato dall'ente come non soggetto all'agevolazione per 'abitazione principale', nonostante il ricorrente avesse la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile; l'ente aveva negato l'agevolazione facendo riferimento alla diversa situazione di altri componenti del nucleo familiare
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.209/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa dell'ente di negare l'agevolazione sulla base della diversa residenza o dimora degli altri componenti del nucleo familiare. È stata riconosciuta la qualificazione dell'immobile come abitazione principale del contribuente (in quanto luogo di residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo) e l'avviso di accertamento IMU è stato annullato/respinto nei confronti del contribuente, con conseguente riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale
Norme richiamate
art. 1, comma 2, D.L. n. 201 del 2011 (convertito)
per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente
la norma originaria collegava l'agevolazione alla dimora e residenza dell'intero nucleo familiare; tale formulazione è stata considerata in contrasto con i principi costituzionali alla luce della successiva pronuncia della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 209 del 2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte della norma che prevedeva che il possessore e i componenti del suo nucleo familiare hanno diritto ad una sola agevolazione quando hanno residenza e dimora abituale diverse
la pronuncia ha riformulato la definizione: l'abitazione principale va valutata in relazione al luogo in cui il contribuente soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendentemente dal luogo di residenza o dimora degli altri membri della famiglia
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per l'abitazione principale si valuta sulla base della residenza anagrafica e della dimora abituale del singolo soggetto passivo: se il contribuente risiede e dimora abitualmente nell'immobile, l'esenzione può essere riconosciuta anche se altri componenti della famiglia hanno residenza o dimora diversa
- La precedente limitazione che collegava l'agevolazione all'intero nucleo familiare è stata dichiarata incostituzionale: non è quindi legittimo per l'ente impositore negare l'agevolazione esclusivamente perché altri familiari vivono altrove
- La prova della residenza anagrafica e della dimora abituale resta in capo al contribuente: occorrono atti anagrafici e/o elementi documentali probatori (iscrizione anagrafica, certificati, bollette, dichiarazioni, attestazioni di presenza continuativa) per ottenere il riconoscimento e per resistere a contestazioni
- In caso di diniego dell'amministrazione è possibile impugnare l'avviso; i giudici amministrativi e civili interpreteranno la fattispecie alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.209/2022
- Occorre valutare con attenzione i casi di più soggetti che dichiarano residenza e dimora in immobili diversi: la regola è individuale (diritto all'agevolazione per chi effettivamente ha residenza e dimora abituale), ma va evitata la duplicazione indebita dell'agevolazione su uno stesso immobile
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