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Sentenza

Sentenza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Rovigo, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 novembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato e anche la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era stato previamente notificato all’Amministrazione. Ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda principale, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza amministrativa, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 2.000,00 determinata nel titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 15/2014, il TAR ha affermato che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle difficoltà dell’adempimento, dei vincoli normativi e di bilancio, degli interessi pubblici coinvolti e del rischio di locupletazioni o sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La procedibilità dell’azione di ottemperanza richiede, nel caso considerato, l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: la sua applicazione dipende da una valutazione discrezionale concreta, tenendo conto delle ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e degli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di assegnazione imposto dal giudicato civile.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valorizzati quali ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è possibile ordinare alla pubblica amministrazione inadempiente l’esecuzione di un giudicato civile passato in giudicato e previamente notificato, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può ricadere su un dirigente o direttore generale già appartenente all’Amministrazione debitrice; in tal caso, per le funzioni commissariali non è dovuto alcun compenso, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione richiede una valutazione concreta e discrezionale del giudice dell’ottemperanza, considerando le difficoltà dell’adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la situazione della finanza pubblica, gli interessi pubblici coinvolti e il divieto di imporre una sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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