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Sentenza

Sentenza n. 3902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I) n. 7057 del 31 maggio 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il trasferimento d'autorità alla Legione carabinieri Toscana e la successiva assegnazione alla Stazione carabinieri Firenze Uffizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato i provvedimenti con cui, al termine del servizio quadriennale presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, era stato trasferito d'autorità alla Legione carabinieri Toscana e assegnato alla Stazione Firenze Uffizi. Ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 1349, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, violazione dell'art. 52, comma 3, Cost. e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per insufficienza della motivazione, travisamento ed errore nei presupposti, incongruità, illogicità manifesta e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che le esigenze di servizio indicate dall'Amministrazione fossero soltanto apparenti e che fosse stato travisato il presupposto relativo alla valorizzazione delle sue conoscenze linguistiche, non adeguatamente documentate nella scheda personale. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione delle specializzazioni acquisite nelle truppe paracadutiste e della quasi ventennale esperienza presso il 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, prospettando l'illegittimità dell'assegnazione alla Stazione Firenze Uffizi. In appello ha contestato le statuizioni sfavorevoli del TAR. L'Amministrazione ha proposto appello incidentale subordinato contro il rigetto dell'eccezione di tardività dell'impugnazione del provvedimento del Comando generale del 13 giugno 2019.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e non ha esaminato l'appello incidentale, ritenendolo assorbito dall'infondatezza dell'impugnazione principale. Ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., le produzioni documentali depositate dall'appellante in data 27 febbraio 2026, perché costituivano nuove prove in appello e comunque erano inconferenti rispetto all'oggetto della controversia. Poiché l'appello devolveva l'intero thema decidendum di primo grado, il Collegio ha esaminato direttamente i motivi originari, nei limiti segnati dall'art. 104 c.p.a. Nel merito, ha ribadito che il trasferimento d'autorità del personale militare rientra nel genus degli ordini militari ed è sottratto alle garanzie partecipative e procedimentali della legge n. 241/1990. Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale appartiene alla categoria degli ordini militari, rispetto ai quali prevale l'interesse pubblico alla funzionalità e al prestigio dell'Amministrazione; la natura vessatoria dell'ordine deve essere provata dal militare, ma tale prova non è stata fornita. Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità del mansionismo nell'ordinamento militare e di una pretesa al mantenimento delle precedenti condizioni di impiego, essendo sufficiente l'assegnazione a compiti propri del grado. Non sussiste, quindi, una situazione giuridica tutelabile in ordine alla permanenza in una determinata sede, che costituisce una modalità di svolgimento del servizio rimessa alle esigenze dell'Amministrazione. Nel caso concreto, il trasferimento è stato comunque ritenuto coerente con un efficiente e razionale impiego delle risorse: dopo il servizio quadriennale all'estero, il militare è stato reimpiegato in patria nella regione di precedente servizio e assegnato a una sede caratterizzata da forte afflusso turistico, idonea a valorizzarne le competenze linguistiche. Le spese del grado sono state integralmente compensate per l'eccezionalità delle ragioni connesse alle peculiarità e alla novità fattuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 976, comma 2, d.lgs. 66/2010

    Il trasferimento d'autorità del personale militare rientra nel genus degli ordini militari.

  • art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Costituisce la base normativa del trasferimento d'autorità del personale militare, qualificato come ordine militare e sottratto alle garanzie della legge n. 241/1990.

  • art. 1349, comma 1, d.lgs. 66/2010

    È stato invocato dal militare come parametro di legittimità del trasferimento, ma il Collegio ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di impiego e trasferimento.

  • art. 838 ss., in particolare art. 850, d.lgs. 66/2010

    La disciplina dei compiti connessi al grado esclude la configurabilità del mansionismo quando al militare siano assegnati compiti propri del grado.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    Vieta, salvo le eccezioni previste, la produzione di nuove prove in appello; sulla base di tale disposizione sono state dichiarate inammissibili le produzioni documentali tardivamente depositate dall'appellante.

  • art. 104 c.p.a.

    Perimetra l'effetto devolutivo dell'appello e impedisce l'introduzione di questioni nuove; il Collegio ha esaminato direttamente i motivi originari poiché l'intero thema decidendum era stato devoluto.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese del grado.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni; il Collegio le ha ravvisate nelle peculiarità del caso e nella novità in fatto delle questioni.

  • art. 52, comma 3, Cost.

    Invocato dall'appellante, senza che il Collegio ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato invocato come parametro dell'azione amministrativa, ma il trasferimento è stato ritenuto coerente con un impiego efficiente e razionale delle risorse.

  • legge n. 241/1990

    Le garanzie della legge sul procedimento amministrativo non si applicano al trasferimento d'autorità del personale militare, qualificato come ordine militare.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità del personale militare, riconducibile al genus degli ordini militari, è sottratto alle garanzie partecipative e procedimentali della legge n. 241/1990.
  • Nel rapporto di impiego militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile alla permanenza in una determinata sede di servizio, poiché la sede costituisce una modalità di svolgimento del servizio rimessa alle esigenze dell'Amministrazione.
  • Anche il trasferimento disposto per incompatibilità ambientale rientra negli ordini militari; l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione prevale sulle esigenze personali e familiari del militare, salvo che quest'ultimo dimostri la natura vessatoria dell'ordine.
  • Nell'ordinamento militare non è configurabile il mansionismo né una pretesa al mantenimento delle medesime condizioni di impiego, quando al militare siano assegnati compiti propri del grado secondo la disciplina normativa applicabile.
  • In appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione di nuove prove, anche quando la controversia venga decisa mediante esame diretto dei motivi originari devoluti al giudice d'appello.
  • Quando l'appello principale è infondato e l'appello incidentale è proposto in via subordinata, l'esame di quest'ultimo può essere omesso perché assorbito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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